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Il testo ufficiale del nuovo DPCM: tre scenari per l'Italia

Il testo ufficiale del nuovo DPCM: tre scenari per l'Italia

Il nuovo imperativo è: “evitare la zona rossa”.
Il nuovo DPCM per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19, firmato dal premier Giuseppe Conte nella notte tra il 3 e il 4 novembre e che avrà efficacia da venerdì 6 novembre (e non più dal 5 novembre, “per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività” come conferma Palazzo Chigial 3 dicembre, non prevede infatti un lockdown generalizzato.

Ecco il testo ufficiale del nuovo Dpcm

La scelta è stata quella di ragionare delle misure anticontagio graduandole su base regionale in considerazione di 21 parametri.
A partire dall’ormai famoso indice Rt, ovvero (semplificando) il numero di nuovi contagi rapportato a quelli già individuati.
Sono state così individuate tre fasce: verde, arancione e rossa. Con l’ultima che farà scattare, solo nei territori interessati e non in tutto il Paese, un vero e proprio lockdown.

Tre scenari per l'Italia
Tre scenari per l’Italia

Coprifuoco per tutti

Il punto di partenza è sempre lo stesso: l’obbligo generalizzato di indossare le mascherine e il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Già il terzo comma del primo articolo del DPCM introduce però la prima novità, valida in tutta Italia.
Si tratta del cosiddetto “coprifuoco”, dalle 22 di sera alle 5 della mattina successiva.
In questa fascia oraria si potrà uscire di casa solo per lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità.
Si torna dunque alle famose autocertificazioni che avevano caratterizzato il lockdown primaverile.

La misura della possibile chiusura al pubblico di strade, piazze e centri urbani per evitare assembramenti è invece estesa potenzialmente all’intera giornata.
Tra le altre misure, il DPCM raccomanda anche lo svolgimento delle attività professionali “anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Mezzi pubblici al 50%

Quanto agli spostamenti con mezzi pubblici o privati, il Decreto si limita invece alla semplice “forte raccomandazione” di effettuarli solo per lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
Tra le nuove attività sospese figurano “le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura”, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.

La vera novità, in materia, è il ritorno alle limitazioni a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
Il coefficiente di riempimento consentito non deve essere superiore al 50% di quello omologato per il mezzo. Si sottraggono alla disposizione i mezzi del trasporto scolastico dedicato.

La scuola e la didattica a distanza

Novità significative riguardano anche il mondo della scuola.
La cosiddetta “didattica digitale integrata”, ovvero quella a distanza, sarà ora l’unica modalità di lezione in tutte le scuole secondarie di secondo grado (le vecchie superiori).
Il precedente DPCM consentiva alle Regioni di emanare ordinanze per farla applicare al 75% dell’orario. E il Veneto aveva provveduto in tal senso. Adesso si passa su tutto il territorio nazionale al 100%. Resta in ogni caso salva la possibilità di svolgere attività “in presenza” in alcuni casi specifici. Cioè per i laboratori o per gli alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali. Ma, in questo caso “garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
La didattica diventa a distanza anche per le ultime due classi delle scuole primarie di secondo grado (seconda e terza media ndr) nel caso in cui si passi in zona rossa.

La scuola continua invece a svolgersi in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia.
Il Decreto, però, prevede l’uso obbligatorio delle mascherine per i bambini sopra i 6 anni. Resta infine nella facoltà delle Università la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza “in funzione delle esigenze formative”.

Centri commerciali, negozi, bar e ristoranti

Il punto dd) dell’articolo 1 del DPCM prevede che “nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati”. Eccezioni specifiche sono disposte per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Bar e ristoranti (ma anche gelaterie, pasticcerie, pub e gli altri servizi di ristorazione) possono svolgere la loro attività dalle 5 alle 18, con il limite di 4 persone (salvo che siano tutti conviventi) sedute allo stesso tavolo.
Alle 18, in ogni caso, scatta il “coprifuoco”. La ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è invece possibile fino alle 22.
Nessun limite, infine, è previsto per la consegna a domicilio dei cibi pronti, così come per la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive (ma limitatamente ai propri ospiti). Requisito fondamentale resta in ogni caso l’accertamento, da parte della Regione, della compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica. Esattamente come per le attività inerenti ai servizi alla persona.

Le “zone arancione”

Se queste sono, sostanzialmente, le regole che dovranno essere applicate da tutti, l’articolo 1-bis introduce la previsione di possibili “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.
La suddivisione del territorio avviene principalmente su base regionale, ma con la possibilità di individuare singole province o parti del territorio più a rischio per limitare l’efficacia dell’ordinanza solo a queste. Tecnicamente si parla di “scenario di tipo 3”, ma ormai sono già entrate nel gergo comune come “zone arancione”.

Sarà il Ministero della Salute, con frequenza almeno settimanale, a verificare il permanere dei presupposti per la classificazione delle singole regioni. E, in questi casi, è direttamente il ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione, ad emanare l’apposita ordinanza per introdurre le ulteriori limitazioni. Che hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per un periodo minimo di 15 giorni, ma comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.

Le limitazioni nelle “zone arancione”: chiusura dei confini

La prima misura di contenimento è la chiusura dei confini regionali, provinciali o delle zone più ridotte.
Ogni spostamento in entrate e in uscita dai territori interessati dall’ordinanza è cioè vietato, salvi i soliti motivi di lavoro, di salute, di necessità o per l’eventuale svolgimento di didattica in presenza. Così come è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti sono limitati anche tra comune e comune, con la sola ulteriore deroga dello svolgimento di attività o della fruizione di servizi non sospesi e indisponibili nel comune di partenza.

L’ulteriore stretta, in questi casi, riguarda anche le attività dei servizi di bar e ristorazione, che sono sospese.
Restano invece attive le mense e il catering continuativo su base contrattuale, la ristorazione con consegna a domicilio, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio autostradali, ospedali e aeroporti, nonché, fino alle 22, la ristorazione con asporto.

Le limitazioni nelle “zone rosse”

Si può infine parlare di vero e proprio lockdown qualora lo scenario sia quello “di massima gravità” previsto dall’articolo 1-ter. Lo “scenario di tipo 4” determina infatti l’applicazione, nelle zone rosse istituite su parte o sull’intero territorio di una o più regioni, di misure ancor più restrittive.

I limiti di spostamento sono analoghi a quelli delle zone arancione, così come la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione. Si aggiunge però la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, sia di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dagli allegati del DPCM. A chiudere sono anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli beni alimentari, mentre restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. In questo scenario, la didattica a distanza diventa la modalità unica per le classi a partire dalla seconda media in su e i lavoratori pubblici garantiranno solo le attività indifferibili.

A essere sospese, poi, sono anche le attività inerenti servizi alla persona come quelle di parrucchieri, barbieri ed estetisti, le attività svolte nei centri sportivi (anche all’aperto), gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Si tornerà così a poter svolgere attività motoria solo individualmente e in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona e con l’uso della mascherina, mentre l’attività sportiva sarà consentita solo all’aperto e in forma individuale.

Un commento su “Il testo ufficiale del nuovo DPCM: tre scenari per l’Italia

  1. Fantastico….. a colpo d’occhio si percepisce subito dove sono situate le 3 tipologie di zona……………


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