Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche ai bonus edilizi per l’efficientamento energetico introdotte dal decreto Aiuti quater
Se, dal 2023, il Superbonus edilizio passerà in generale “al 90%” (e poi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025), per qualcuno resterà ancora in vigore il “110%” originario nella misura adottata dal Governo per promuovere gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
È un nuovo regime differenziato che prevede sostanzialmente 6 fattispecie, quello inserito nell’articolo 9 del decreto Aiuti quater, in vigore dal 19 novembre, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Da condomini ad abitazioni singole, da edifici da 2 a 4 unità abitative alle case popolari, dal terzo settore alle zone terremotate, ecco tutte le novità introdotte per semplificare il sistema delle agevolazioni.
La Cilas: 25 novembre nuova scadenza per molte casistiche
Per condomini, edifici più piccoli da 2 a 4 unità e immobili utilizzati da enti attivi nel terzo settore, la quota di spesa edile ammessa all’incentivo dipende dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori (Cilas).
La data di riferimento è quella del 25 novembre.
Chi ha comunicato precedentemente a questo termine la Cilas, potrà godere di un Superbonus con quota al 110% fino al 31 dicembre 2023.
In caso contrario, il sussidio completo sarà usufruibile solo fino a fine 2022.
Per le abitazioni unifamiliari, invece, si guarda al 30 settembre 2022 e al completamento, entro tale data, il 30% dei lavori (da comprovare attraverso una dichiarazione del direttore dei lavori). In questo caso, il 110% varrà fino al 31 marzo 2023.
Requisiti diversi sono previsti per gli immobili siti in zone terremotate (il 110% può arrivare fino al 31 dicembre 2025) e per le case popolari, per le quali l’aliquota piena arriva fino al 30 giugno o al 31 dicembre 2023 a seconda delle casistiche.
I requisiti ulteriori
Oltre al discrimine della Cilas, per i condomini è richiesta anche l’adozione della delibera sui lavori entro il 24 novembre 2022, mentre la delibera condominiale non è richiesta se gli edifici non superano le 4 unità abitative.
Per le abitazioni singole, chi inizia i lavori dal 1° gennaio 2023 può usufruire fino alla fine del prossimo anno del Superbonus al 90% purché sia proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile (non se comodatario o locatario), che la casa sia abitazione principale e che il suo reddito sia inferiore a 15 mila euro.
Quanto alla proroga per le zone terremotate, il sisma deve essere avvenuto dopo il 1° aprile 2009, deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza e il bonus vale solo per la parte eccedente all’eventuale contributo per la ricostruzione (se vi si rinuncia, è ammessa una spesa maggiorata del 50%).
Infine, per gli enti del terzo settore è introdotto il limite del 31 dicembre 2025 per quelli impegnati in attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. E, per le case popolari, resta invariato il calendario: il limite del 31 dicembre vale se è stato raggiunto al 30 giugno 2023 il 60% dell’intervento complessivo.
Alberto Minazzi