di Valentina Rossi
Tutti i chiarimenti sugli spostamenti e le limitazioni ora in rete
Recarsi nelle seconde case, anche se si trovano fuori regione, è possibile.
La conferma ufficiale arriva direttamente dal sito del Governo che, nella sezione FAQ (domande ricorrenti) ha messo nero su bianco la questione in riferimento al nuovo Dpcm del 14 gennaio specificando che “dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.
Questo vale a prescindere del colore delle regioni: si può dunque far rientro in una seconda casa anche se questa si trova in zona rossa.
Nelle faq viene chiarito che si tratta di uno spostamento limitato al ‘rientro’, sempre garantito, eccetto nelle ore di coprifuoco.
Il discrimine lo fanno la proprietà e/o la presenza di un contratto d’affitto antecedente al 14 gennaio 2021.
Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)
Le limitazioni
Lo spostamento è consentito infatti solamente a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nell’ immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, ossia ai proprietari dell’immobile stesso o a titolari di un regolare contratto di affitto.
E’ specificato inoltre che la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”.
Verifiche e sanzioni
Come più volte specificato dal Viminale, ogni dichiarazione resa o autocertificazione prodotta può essere oggetto di successiva verifica. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
In macchina massimo in tre non conviventi
Se vi dovete spostare in macchina in una qualsiasi delle zone, sappiate che è consentito spostarsi con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea, ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Sì ad asporto fino 22, non a bar senza cucina o simili.
La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”
Sì agli accompagnatori per gli spostamenti tra regioni
Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non è autosufficiente o comunque ha un altro tipo di impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Lo spiegano le Faq del Governo. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
Consentiti gli spostamenti tra regioni per funerali parenti
La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
Sì allo sport all’aperto nei circoli in zona gialla
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Sì a caccia e pesca in area gialla, vietate in zona rossa
L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; sono vietate in area rossa