Siete stati costretti ad abbassare le serrande della vostra attività?
Vi siete trovati dalla sera alla mattina in cassa integrazione o con lo stipendio decurtato?
Siete liberi professionisti che a causa dell’emergenza sanitaria hanno dovuto registrare una diminuzione dei propri introiti di almeno il 33% rispetto agli ultimi tre mesi del 2019?
Se avete un mutuo da pagare per l’acquisto della prima casa ora potete chiederne la temporanea sospensione.
Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha infatti firmato, ed è quindi stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il Decreto attuativo dell’art.54 del DL “Curaitalia”.
Come ottenere la sospensione del mutuo
In virtù di questo, la richiesta di sospensione del mutuo può essere avanzata alla banca presso la quale è stato acceso presentando la modulistica prevista.
Sul sito del MEF è possibile scaricare il nuovo modello, che può essere compilato direttamente online e presentato “secondo le modalità indicate da ciascuna banca”.
Cosa prevede il decreto attuativo
Il decreto attuativo dell’art. 54 del DL “Curaitalia” ha rifinanziato il Fondo Gasparini con ulteriori 400 milioni di euro. In tal modo, tale fondo è stato esteso a tutti coloro che, a causa della diffusione del coronavirus e a seguito delle misure restrittive imposte, si sono trovati in una situazione di temporanea difficoltà e sono quindi impossibilitati a rispettare il pagamento del mutuo contratto per acquistare la propria abitazione.
La sospensione per chi ha un mutuo fino a 250 mila euro può durare fino a 9 mesi per i lavoratori autonomi e i libero professionisti e fino a 18 per i lavoratori dipendenti.
Il Fondo, si legge nel sito del MEF, “sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione “.
Chi può chiedere la sospensione del mutuo
La sospensione del mutuo può esser richiesta dai lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni. Possono quindi richiedere di beneficiare del fondo di solidarietà anche coloro che si trovano in cassa integrazione o senza lavoro (non ovviamente chi si è dimesso o chi è stato licenziato per giusta causa).
Possono inoltre avvalersi del beneficio anche coloro che abbiano già in passato utilizzato il fondo purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi tre mesi.
Fino alla fine dell’emergenza sanitaria non sarà richiesto di documentare la propria situazione attraverso ISEE.
L’estensione del fondo e quindi la possibilità di chiedere una sospensione temporanea del mutuo è prevista anche per i lavoratori autonomi e libero professionisti, ma per un massimo di 9 mesi.