Alla fine, la riforma della Giustizia è stata approvata.
Il Consiglio dei Ministri ha trovato la quadra tra le diverse istanze attraverso la mediazione proposta dalla ministra Marta Cartabia sul nodo attorno al quale il governo, per tutta la giornata di ieri, è rimasto allo scoglio: la prescrizione.
Il M5S fino alla fine ne ha caldeggiato lo stop in ogni grado di giudizio.
Non sarà così ma per secondo e terzo grado di giudizio, quindi in Appello e in Cassazione, nel caso in cui i tempi del procedimento superassero quelli previsti, sarà introdotta “l’improcedibilità”.
Il processo, dunque, sarà sospeso ma il reato non sarà estinto per superamento dei tempi processuali come ora avviene.
Nessun limite di durata (quindi nessuna prescrizione), invece, ci sarà per reati punibili con l’ergastolo.
Gli emendamenti approvati faranno approdare ora il disegno di legge al vaglio del Parlamento. La discussione, in Commissione giustizia, al Senato, è già in corso.
Corruzione e concusssione
Riguardo questi due reati contro la Pubblica Amministrazione, la riforma delle Giustizia prevede un allungamento dei tempi processuali, così come avviene per i reati gravi: mafia, terrorismo, traffico di droga, sequestro, violenza sessuale, rapina ed estorsione.
Superato il limite ora stabilito, quindi, ci potrà essere una proroga di due anni in appello e di un anno in Cassazione. Non ci sarà per questo però automatismo.
Per i reati che prevedono una pena non superiore ai due anni, invece, viene delegato il Governo a estendere a questi la non punibilità per la “tenuità del fatto”.
Querele
Coerentemente con quest’ultimo assunto, cambiano registro anche le querele. Il Governo viene infatti delegato ad “ampliare la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio, con pena non superiore nel minimo a due anni”, salva la procedibilità d’ufficio “se la vittima è incapace o per età o per infermità”
La richiesta di rinvio a giudizio
Cambiano le condizioni delle indagini preliminari, che, in base alla gravità dei reati, avranno una durata massima.
Il rinvio a giudizio dell’indagato, che alla scadenza del termine previsto dovrà essere messo nella possibilità di conoscere gli atti, potrà essere richiesto dal pubblico ministero solo se gli elementi di prova acquisiti consentono “una ragionevole previsione di condanna”.
Udienze preliminari
La stessa “ragionevole previsione di condanna” dovrà essere un parametro inscindibile anche per il Gip, il giudice per le indagini preliminari, che, nel caso in cui non ravvisi tale condizione, dovrà pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Le udienze preliminari, in ogni caso, saranno notevolmente ridotte in quanto legate a reati gravi.
Secondo grado d’appello
Sia pubblico ministero che imputati potranno ancora ricorrere in appello contro una sentenza di proscioglimento (il pm) o di condanna (l’imputato).
Tuttavia, nel caso di “aspecificità dei motivi”, l’appello non sarà ammesso.
Patteggiamenti
Novità anche per i patteggiamenti: nel caso in cui riguardino pene superiori ai due anni, l’accordo si può estendere a pene accessorie o alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo ammontare
Tribunale di sorveglianza
Sarà sollevato il tribunale di sorveglianza per le situazioni che possono prevedere la detenzione domiciliare, la semilibertà, una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della detenzione. Per le condanne fino ai 4 anni, infatti, queste saranno irrorate infatti direttamente dal giudice.
Consuelo Terrin