Il “Collegato lavoro” diventa legge: stretta sulle assenze ingiustificate, novità su riassunzioni, smart working e periodo di prova. I sindacati: rischio precariato
Il pacchetto di norme è corposo: 33 articoli, che, dopo il via libera della Camera, al Senato sono passati senza ulteriori emendamenti. Dopo l’ok dell’aula di Palazzo Madama, arrivato con 81 voti favorevoli e 47 contrari, il disegno di legge che riforma il mercato del lavoro, collegato alla Legge di bilancio, è dunque definitivamente approvato.
Il cosiddetto “Collegato lavoro” introduce numerose novità sostanziali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.
Un pacchetto di norme di semplificazione e regolazione che, come ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nella conferenza stampa di presentazione, “perseguono un solo obiettivo: tenere al centro del nostro impegno il lavoro, le imprese e i lavoratori”.
Assenze ingiustificate: a rischio la Naspi
Il giro di vite più significativo introdotto dal testo del provvedimento ora approvato riguarda il tema delle conseguenze legate a un eccessivo numero di assenze ingiustificate da parte del lavoratore, che verranno lette in sostanza come una sorta di “dimissioni di fatto”.
Fino a oggi, se questo periodo si protraeva troppo a lungo, il datore di lavoro poteva licenziare il dipendente, che però aveva diritto alla Naspi, cioè la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego che, in sostanza, ha sostituito le varie indennità di disoccupazione.
Questo diritto già ora non è previsto in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del contratto. Adesso, con le nuove regole, il dipendente, oltre al posto, perderà anche il diritto alla Naspi nel caso in cui la sua assenza ingiustificata superi il periodo previsto dal contratto collettivo o comunque i 15 giorni.
Il lavoratore potrà in ogni caso dimostrare l’impossibilità, legata a cause di forza maggiore o a fatto imputabile al datore, di giustificare l’assenza comunicandone le cause.
Le riassunzioni a termine e i contratti stagionali
Un altro ambito in cui il ddl interviene modificando significativamente la disciplina è quello delle riassunzioni per lavori a termine e il lavoro stagionale.
Novità contestate dai sindacati confederali Cgil e Uil secondo i quali, in molti casi, si favorirà in tal modo un aumento del precariato.
Scendendo nel dettaglio, si allarga per esempio l’elenco di attività per le quali una riassunzione a termine nel cosiddetto “periodo cuscinetto” non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Vi rientreranno infatti anche le attività utili a far fronte a intensificazione dei carichi in determinati periodi dell’anno, quelle legate a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, comunque in base a previsioni inserite nei contratti di lavoro.
Inoltre, vengono esclusi dal limite del 30% (che regola il rapporto tra lavoratori a termine e personale totale in azienda) alcuni dipendenti, come quelli assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, gli over 50 o quelli impiegati per esigenze specifiche, come sostituire colleghi assenti o coprire attività stagionali.
Cassa integrazione, periodo di prova e smart working
Tra le normative che cambiano c’è anche quella sulla compatibilità tra cassa integrazione e le eventuali attività lavorative svolte durante il periodo in cui si percepisce il contributo.
I lavoratori subordinati o autonomi potranno infatti lavorare presso un altro datore pur ricevendo l’integrazione salariale.
La disciplina finora prevedeva, in questi casi, la possibilità di sottoscrivere contratti a termine fino a 6 mesi, con conseguente sospensione del trattamento. Questo, in futuro, sarà invece sospeso solo per le giornate di lavoro effettivamente effettuate, ferma restando la decadenza dalla Cig in caso di mancata comunicazione all’Inps della diversa attività svolta.
Il Collegato lavoro ridefinisce poi i tempi del periodo di prova per i contratti a tempo determinato: 1 giorno di prestazione ogni 15 di calendario, con un limite massimo compreso tra 2 e 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e da 2 a 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi.
Quanto allo smart working, il datore di lavoro dovrà inoltrare al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni dall’avvio o dal termine del periodo di lavoro agile, una comunicazione in cui indica i nominativi dei lavoratori interessati e le date del periodo stesso.
Le previsioni fiscali del ddl Lavoro
Tra le altre regole inserite nei 33 articoli vanno infine ricordate quelle di natura fiscale, con la sospensione di 60 giorni dei termini per i professionisti in caso di ricovero d’urgenza per infortunio, malattia grave dei figli minorenni o gravidanza (tra l’8° mese e il 30° giorno dopo il parto).
Dal 1° gennaio 2025 verrà introdotta anche la possibilità di dilazionare fino a 60 rate mensili i debiti contributivi nei confronti di Inps e Inail non affidati ad agenti della riscossione. E i professionisti iscritti agli albi potranno applicare il regime forfettario anche nel caso in cui siano dipendenti del principale committente.
Alberto Minazzi