Il Parlamento ha approvato l’inserimento dell’articolo 198-bis su illeciti reiterati e relative sanzioni
L’esempio ormai “classico” è quello della mancata revisione dell’auto.
Fino ad oggi, se questa irregolarità viene riscontrato più volte, ne derivano altrettante multe.
A breve, forse già dalla prossima settimana, la multa sarà una sola anche nel caso in cui all’automobilista l’illecito sia rilevato in più occasioni in un arco di 90 giorni.
È quanto prevede il nuovo articolo 198-bis del codice della strada, introdotto da un emendamento al decreto infrastrutture e adesso approvato prima dal Senato e poi dalla Camera.
Le multe seriali e l’articolo 198-bis
Come ha spiegato il deputato Giuseppe Donina, componente della Commissione Trasporti, il testo sarà operativo non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La formulazione dell’articolo, però, è tutt’altro che chiara riguardo agli illeciti reiterati per i quali si applicherà la nuova normativa.
Si attendono dunque in tempi estremamente rapidi i necessari chiarimenti da parte del Ministero.
L’articolo 198-bis introduce la previsione che “la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata come un’unica infrazione”. Da spiegare, dunque, è a quali casistiche ci si riferisca con la generica indicazione di “requisiti tecnici o amministrativi”. Al momento, come illustrato dallo stesso Domina, sembra pacifico che vi rientrino il mancato rinnovo del permesso per accedere a una Ztl o, appunto, la mancata revisione.
Le condizioni per l’applicazione delle nuove norme
Più dettagliate già nell’estensione dell’articolo, invece, sono le modalità e le tempistiche di applicazione della nuova norma.
Le condizioni sono indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 198. Il primo dei due commi stabilisce che “nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati”.
Il successivo comma aggiunge quindi che “l’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione, nei 90 giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate”. In altri termini, a seconda della contestazione immediata o meno (quindi con notifica successiva), cambia il periodo di 90 giorni in cui opera l’unione dei diversi illeciti in un’unica contravvenzione: il primo decorre dalla data della contestazione e l’altro da quella della notifica.
La multa
Il nuovo articolo spiega anche, relativamente all’importo da pagare, che “fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna valutazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata, se più favorevole”.
Resta comunque fermo che “le condotte commesse successivamente alla prima contestazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni”.
Alberto Minazzi