Lo ha stabilito un giudice di pace di Alessandria in seguito alla denuncia di una ventina di persone alla Presidenza del consiglio dei Ministri
La denuncia è partita dal Piemonte, precisamente da Alessandria. I promotori sono una ventina di persone che si sono ribellate alla normativa anti Covid, a partire dalla dichiarazione di “stato di emergenza nazionale” del 31 gennaio 2020, quando il tragico periodo ebbe inizio. Un gruppo di persone ha fatto causa alla Presidenza del consiglio dei Ministri in quanto costretto “a comportamenti non desiderati in modo ricattatorio a fronte di benefici inesistenti riguardo il contenimento dell’emergenza epidemica”. Il giudice di pace Paolo Olezza ha dato loro ragione.
La contestazione legittima e il diritto al risarcimento
Per il magistrato onorario, come dice la sentenza, le norme anti Covid erano ingiuste e i cittadini hanno diritto a essere risarciti con 10 euro per “danno non patrimoniale”.
Da parte sua la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva eccepito il “difetto di giurisdizione” sostenendo che “l’attività legislativa è espressione del potere politico” e che non poteva essere il giudice onorario a decidere ma, eventualmente, la giustizia amministrativa, vale a dire il Tar e il Consiglio di Stato. E aveva avanzato la richiesta di respingere il ricorso. Che non è stata accolta. Tra le ragioni espresse dal giudice, il fatto che “le posizione espresse dall’attuale credibile Consiglio dei Ministri in materia di pandemia e vaccini sono quasi una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa”.
L’illecito stabilito, “aspetti inquietanti” nella legislazione emergenziale
Ritenendo di non esser stato chiamato a “invadere la funzione sovrana” ma solo a stabilire se vi fosse stato un illecito civile, ritendo corretto che a essere chiamata in causa fosse la Presidenza del Consiglio e sottolineando che “il diritto alla salute non gode di una superiorità rispetto ad altri diritti fondamentali, il giudice di pace ha stabilito che “gli effetti della legislazione emergenziale presentano “aspetti inquietanti” e che le persone sono state costrette a “inocularsi farmaci sperimentali o comunque non approvati in via definitiva”.
Il giudice di pace Olezza ha elencato poi una serie di dati dai quali risulta che “In Stati dove le norme di confinamento domiciliare non sono state adottate, la diffusione dei contagi è stata inferiore e inferiore è stata la mortalità”. Per tutti questi motivi le persone che hanno fatto ricorso hanno diritto al risarcimento per “danno dinamico-relazionale e danno morale”.