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Lotteria degli scontrini: da oggi i biglietti con gli acquisti cashless

Lotteria degli scontrini: da oggi i biglietti con gli acquisti cashless
lotteria scontrini

Con un mese di ritardo rispetto al previsto, con qualche modifica (in particolare con l’esclusione dei pagamenti in contanti), ma la Lotteria degli scontrini è finalmente partita.
Dal 1 febbraio, ogni euro speso in forma elettronica dà diritto a un biglietto. E consente di partecipare alle diverse estrazioni che assegnano premi sia ai consumatori che ai venditori. Con premi che vanno da 5 mila euro a 5 milioni.

La prima estrazione l’11 marzo

Le regole fissate da Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli stabiliscono innanzitutto che tutti i biglietti accumulati dall’1 al 28 febbraio parteciperanno alla prima estrazione mensile, fissata per l’11 marzo.
I primi premi che saranno assegnati saranno dunque 10 da 100 mila euro per gli acquirenti 10 da 20 mila euro per gli esercenti.
Le estrazioni settimanali, rinviate a giugno, prevedono invece 15 premi da 25 mila euro per i chi compra e 15 da 5 mila euro per chi vende.
Prenderanno il via il giorno 10, ripetendosi poi ogni sette giorni, sempre di giovedì.

L’estrazione annuale

Ogni scontrino, che può dare diritto fino a 1.000 biglietti, partecipa a una sola estrazione settimanale e a una sola estrazione mensile, in base alla data di trasmissione telematica del corrispettivo da parte dell’esercente. Tutti i biglietti rilasciati dall’1 febbraio al 31 dicembre 2021 concorreranno però terzo tipo di estrazione, quella annuale, che prevede un premio da 5 milioni di euro per un fortunato compratore e uno da 1 milione per un negoziante.
Questa ultima estrazione avverrà a inizio 2022, nella data che sarà fissata con un apposito provvedimento dal Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

lotteria scontrini
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Come partecipare

Possono partecipare alla Lotteria tutti i maggiorenni residenti in Italia in possesso del proprio “codice lotteria”.
Questo può essere facilmente ottenuto inserendo il proprio codice fiscale sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Il codice a barre alfanumerico rilasciato all’atto dell’iscrizione va esibito, in forma cartacea o attraverso un dispositivo mobile (smartphone o tablet), al momento dell’acquisto di un bene o di un servizio all’esercente. Che deve essere dotato di un registratore di cassa telematico, abilitato alla trasmissione del corrispettivo.
Una volta superata la soglia di un euro, gli importi ulteriori sono arrotondati per eccesso, dando diritto a un ulteriore biglietto virtuale, dai 50 centesimi in su.

Gli acquisti esclusi dalla lotteria

Non danno diritto all’ottenimento dei biglietti gli acquisti effettuati nell’esercizio di un’attività di impresa, di un’arte o di una professione. Così come sono esclusi gli acquisti effettuati in contanti oppure online. E i biglietti di cinema, teatro e museo, le spedizioni postali, le spese dal benzinaio o per il parcheggio.
Ma, almeno nella fase di avvio della Lotteria, anche gli acquisti per i quali viene emessa una fattura, sia pure elettronica. Come quelli per cui viene richiesta una detrazione o deduzione fiscale mediante l’acquisizione del codice fiscale. E gli acquisti trasmessi al sistema Tessera sanitaria (ad esempio quelli effettuati in farmacia).

Metodi di pagamento

Sono ammesse diverse tipologie di mezzi elettronici di pagamento. Non solo carte di credito e debito o bancomat, ma anche carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. Se il pagamento avviene in parte cashless e in parte in contanti, però, l’acquisto è escluso dalla partecipazione alla Lotteria. Sono escluse anche le gift card (rientranti però tra i beni acquistabili con pagamento cashless per ottenere i biglietti) e i buoni pasto.

Le vincite comunicate con raccomandata o pec

Per i biglietti estratti, l’Agenzia delle dogane abbinerà il codice lotteria associato al biglietto vincente al codice fiscale dell’acquirente e alla partita Iva dell’esercente.
La comunicazione delle vincita avverrà tramite pec o, in alternativa, con raccomandata con avviso di ricezione.
Entro 90 giorni, il vincitore dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale per reclamare la vincita.
Qualora l’Amministrazione non sia in possesso della documentazione che attesta che il pagamento sia avvenuto in forma elettronica, questa condizione dovrà essere documentata dal richiedente, ad esempio attraverso un estratto di conto corrente. Il premio sarà concretamente erogato tramite bonifico bancario o postale. I premi non reclamati nei termini previsti e quelli non attribuiti saranno versati all’Erario.

Alberto Minazzi

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