Maxi sconto per chi assume a tempo indeterminato. Ecco cosa prevede il decreto attuativo della riforma Irpef
Con la pubblicazione, a firma congiunta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, del decreto attuativo che rende operativo quanto previsto dalla riforma dell’Irpef approvata a inizio anno, il Governo ha reso noto le modalità e i termini in cui il maxi sconto sarà riconosciuto alle aziende che incrementeranno il numero dei propri dipendenti con assunzioni a tempo indeterminato.
Per queste, infatti, sono previste deduzioni fiscali del 120% che possono arrivare anche al 130% in casi specifici, ovvero se le assunzioni a tempo indeterminato riguarderanno disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori del reddito di cittadinanza, under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione e donne vittime di violenza.
La maggiorazione del costo del personale che lo Stato si attribuisce agevola soggetti Ires, imprese individuali ed esercenti che assumono nuovi lavoratori solo però a patto che sia dimostrata una crescita del personale.
Per chi vale il maxi sconto
Non saranno dunque considerati nuovi assunti i dipendenti trasferiti, per esempio, in seguito a fusioni, cessioni o scissioni d’azienda.
Il contratto dovrà esser stato sottoscritto dalle parti “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023” e saranno escluse dal superbonus alcuni tipi di azienda: quelle in liquidazione ordinaria o giudiziale e quelle che già abbiano presentato ricorso ad altri enti per la risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
Come si effettua il calcolo del superbonus lavoro
Sia che si tratti di un’agevolazione fiscale del 120% che del 130%, ci sono spese che concorrono al calcolo finale e altre che non vi rientrano.
La relazione illustrativa pubblicata con il decreto attuativo precisa infatti che saranno calcolati, per definire la deduzione fiscale gli stipendi comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili previsti dal contratto, gli oneri sociali a carico del dipendente e le indennità, gli oneri di previdenza e assicurativi, eventuali accantonamenti di fondi di previdenza integrativi diversi dal Tfr.
Non rientreranno nei conteggi invece i buoni pasto, i costi di aggiornamento professionale, le spese di trasferta (vitto e alloggio) e quelle per le auto aziendali.