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La legge sull'autonomia differenziata

La nuova legge procedurale stabilisce le regole per le intese tra Stato e Regioni su 23 materie chiave. Cruciale il ruolo dei Livelli Essenziali di Prestazione (Lep)

La legge sull’autonomia differenziata è strutturata su 11 articoli ed è di fatto una legge procedurale che attua la riforma del 2001 del Titolo V della Carta.
Serve a definire le modalità e i contenuti delle intese che possono intercorrere tra lo Stato e le Regioni che chiedono l’attribuzione di funzioni di autonomia nelle 23 materie espressamente previste, tra le quali Salute, Istruzione, Ambiente, Sport, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio estero.
Per 14 di queste  è stata introdotta la necessità della previa determinazione dei Livelli Essenziali di Prestazione: i Lep
Attraverso tali livelli, si stabiliscono i criteri con cui si determina il livello di servizio minimo da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attraverso la definizione dei costi e dei fabbisogni standard.
Sarà il Governo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, a dover varare i necessari decreti legislativi per la determinazione dei livelli e dei relativi importi.
Stato e Regioni avranno poi 5 mesi per raggiungere gli accordi, che potranno durare fino a 10 anni ed essere rinnovati o disdetti con 12 mesi di preavviso

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