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Università: stop della Camera al divieto di iscrizione a due corsi di laurea

Università: stop della Camera al divieto di iscrizione a due corsi di laurea
Universitari

Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia.
Il nostro Paese si allineerà così con il resto del mondo.
La Camera ha infatti dato via libera all’unanimità, con 387 voti a favore e nessun contrario, all’abolizione del divieto ad essere iscritti contemporaneamente a due corsi universitari. La proposta di legge passa ora al Senato.
La norma che proibisce la doppia laurea risale al 1933, un Regio decreto di quasi 90 anni diventato oggi anacronistico.
Il nuovo testo abroga in particolare il secondo comma dell’art. 142 del R.D. 1592/1933 che prevede questo divieto e stabilisce che è consentita l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master. Oppure a un corso di laurea o di laurea magistrale e uno di master, di dottorato di ricerca o specializzazione (ad eccezione dei corsi di specializzazione medica); un corso di dottorato di ricerca o di master e un corso di specializzazione medica. Fermo restando l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione a ogni singolo corso di studi.
Secondo Alessandro Fusacchia, membro della Commissione cultura, «con la legge doppia laurea ci si potrà formare contemporaneamente su ambiti anche molto distanti e prepararsi così meglio al mondo del lavoro. E’ una legge che darà un’opportunità a tutti e non solo a chi se la può permettere. Abbiamo previsto esoneri dal pagamento delle tasse universitarie anche per la seconda iscrizione. Anche il sistema delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori è pienamente equiparato». Lo studente che si iscrive a due corsi di laurea contemporaneamente beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una solo iscrizione, a scelta dello studente. Fermo restando che l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale si applica – laddove vi siano i requisiti previsti – ad entrambe le iscrizioni.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere definita la disciplina applicativa con un regolamento che indichi i criteri in base ai quali è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale e due decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

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