Si chiama “Decreto Semplificazioni” e in effetti, per la pubblica amministrazione, ne contiene diverse.
Ma il nuovo decreto in vigore da oggi (1 giugno) porta con sé anche diverse novità che riguardano il rapporto tra i cittadini e le amministrazioni, soprattutto in relazione alle autorizzazioni obbligatorie da richiedere.
Un esempio sono le nuove regole sul cosiddetto silenzio/assenso.
Il decreto, che ufficialmente è intitolato“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”è stato approvato dal Governo il 28 maggio ed è ora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Le modifiche alla legge sulla trasparenza amministrativa
Il Titolo VI del decreto Semplificazioni è espressamente dedicato alle “Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n.241”, che ha introdotto diversi meccanismi a disposizione del privato, come il diritto di accesso agli atti amministrativi, per intervenire nell’attività della Pubblica Amministrazione. Una legge che si basa sul principio della massima trasparenza nell’operato degli enti pubblici.
Con il nuovo decreto legge si è voluto ora introdurre una serie di novità, che vanno dalla certificazione generalizzata dell’avvenuta formazione del silenzio/assenso, al rafforzamento del potere sostitutivo, alla riduzione del termine entro cui può essere annullato un atto illegittimo dell’ufficio.
Silenzio/assenso: le novità
È l‘articolo 62 del decreto a modificare la disciplina del silenzio/assenso.
Il decreto “Semplificazioni” aggiunge infatti un “comma 2-bis” all’articolo 20 della legge 241/1990. L’articolo 20 dispone che qualora l’ufficio non si esprima entro il periodo fissato per l’esercizio del diritto per il quale il cittadino ha presentato la pratica, il silenzio da parte della Pubblica Amministrazione è sufficiente per autorizzare lo svolgimento dell’attività richiesta. Tra le eccezioni previste dalla legge, i procedimenti su ambiente, beni paesaggistici e culturali, difesa, pubblica sicurezza, immigrazione e salute.
La novità introdotta è una procedura che comunque obbliga l’amministrazione, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa l’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato”.
Le altre novità del Titolo VI
Le altre due modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni alla legge 241 sono contenute negli articoli 61 e 63 del testo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La prima norma modifica la disciplina del potere sostitutivo prevista dall’articolo 2 della legge del 1990. In concreto, anche la Pubblica Amministrazione può autonomamente esercitare il potere sostitutivo, senza necessità dell’intervento della parte interessata, per la conclusione del procedimento “attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Quanto infine all’annullamento d’ufficio, la modifica interviene sull’articolo 21-nonies della legge 241/1990. La novità introdotta riguarda la riduzione dei tempi per l’intervento d’ufficio nei confronti di un provvedimento amministrativo illegittimo. Il termine per l’esercizio del potere passa così da 18 a 12 mesi. L’annullamento con tale modalità resta comunque possibile solo “se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico e tenuto conto degli interessi dei destinatari e controinteressati, dall’organo che ha emanato l’atto o da un altro organo previsto dalla legge”.