La delibera dell’Arera cambia le regole dal 1° gennaio 2025, rafforzando le tutele per gli utenti. Anche sulle modifiche unilaterali
L’invasività delle chiamate dei call center per avanzare proposte commerciali è arrivata al punto di far cambiare abitudini a chi, al telefono, rispondeva con un “sì?”, per evitare il rischio che la sua voce registrata venisse poi utilizzata ai fini della sottoscrizione di un contratto non voluto.
Anche senza arrivare a pratiche scorrette come quella appena descritta, ognuno di noi ha ricevuto almeno una volta una telefonata in cui gli veniva proposto un acquisto o la sottoscrizione di un contratto. Una modalità, questa, particolarmente diffusa nel settore dei servizi energetici come gas e luce.
Adesso, proprio in questo ambito, le cose stanno però per cambiare. Perché, dal prossimo 1° gennaio 2025, non basterà più il semplice consenso prestato per via telefonica, ma l’accordo dovrà poi essere confermato per iscritto. È questa la principale, ma non unica, novità introdotta dall’ultima delibera dell’Arera per aumentare la tutela dei cittadini.
Nuovi contratti gas e luce: cosa cambia
Il provvedimento, che l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente ha presentato nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori, rinnova dunque in primo luogo le regole che entreranno in vigore il prossimo anno riguardo alla stipula di nuovi contratti di fornitura sottoscritti a distanza o comunque al di fuori dei locali commerciali.
In questi casi, il venditore avrà l’obbligo di fornire ai clienti domestici, in caso di loro disponibilità, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica necessarie per effettuare uno scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, disponibile e accessibile, come una lettera cartacea o una e-mail, che riporti la data e l’ora della comunicazione.
In tal modo, perché il consenso espresso telefonicamente dal cliente sia valido ai fini della conclusione del contratto, l’utente stesso deve confermare la ricezione di questo documento scritto con tutte le condizioni contrattuali e firmare per accettare l’offerta. Nel caso di vendita porta a porta, invece, viene esteso da 14 a 30 giorni il diritto di ripensamento.
Le novità su modifiche contrattuali e offerte placet
L’Arera ha rafforzato gli obblighi del venditore e le tutele del cliente anche in caso di modifiche unilaterali del contratto. Innanzitutto, le variazioni delle condizioni da parte del fornitore dovranno essere comunicate in modo chiaro.
Non potranno più, per esempio, essere semplicemente inserite all’interno di altri documenti fatture, resoconti o promozioni.
Se la comunicazione avviene via e-mail, l’oggetto della stessa deve inoltre segnalare esplicitamente la modifica.
Cambia inoltre il termine di preavviso della variazione: non può essere inferiore a 3 mesi, anche se è sufficiente 1 mese in caso di diminuzione dei corrispettivi. In caso di mancato rispetto dei termini, è previsto un risarcimento di 30 euro.
La delibera stabilisce infine i requisiti minimi della modulistica inviata agli utenti che aderiscono a offerte placet, ovvero quelle a condizioni prefissate dall’Arera che sono state introdotte dopo la chiusura del mercato tutelato. I rinnovi delle condizioni economiche dopo i primi 12 mesi devono essere comunicate in forma scritta con 3 mesi di preavviso.
Alberto Minazzi