I lavoratori autonomi iscritti all’Inps e i liberi professionisti associati alle Casse di previdenza private possono usufruire dell’esonero contributivo nel caso in cui le loro perdite, rispetto al 2019, siano almeno del 33%.
Pagheranno solo parzialmente le tasse relative al 2020 coloro che, subito il calo di fatturato, abbiano un reddito non superiore ai 50 mila euro.
Il decreto ministeriale è stato pubblicato sul sito del ministero del Lavoro ed è ora in vigore.
La misura prevede uno stanziamento di 2, 5 miliardi di euro.
Il termine del 31 luglio fissato inizialmente dal provvedimento per poter avanzare le domande sarà però prorogato al 30 settembre.
La conferma arriva direttamente dall’Inps, in attesa ora di nuove disposizioni per emanare una nuova circolare in cui saranno resi noti i dettagli relativi alle procedure da attivare per accogliere le domande.
L’esonero contributivo per le partite iva era stato introdotto dalla Legge di Bilancio a fine 2020 ma il Decreto è stato adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze solo questo 27 luglio in quanto si è dovuto attendere il via dalla Commissione Europea, giunto il 14 luglio.
La proroga, visti i tempi ristrettissimi dal 28 luglio, data in cui il decreto è entrato in vigore e il 31 luglio, data inizialmente fissata come scadenza, era prevista ed è arrivata.
Se tuttavia per i lavoratori autonomi la nuova data è quella del 30 settembre, per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza degli ordini di appartenenza resta quella del 31 ottobre.
In attesa che vengano definite le modalità da seguire per poter essere parzialmente esonerati dai pagamenti, sono mantenuti i requisiti necessari per accedervi.
L’esclusione è prevista per coloro che abbiano aperto una partita iva nell’ anno horribilis.
Tra gli altri che invece possono avanzare la propria richiesta in quanto con attività già in corso nel 2019 (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori iscritti alla Gestione separata e appartenenti a Studi associati) ci sono anche “medici, infermieri e altri professionisti e operatori in quiescenza e titolari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione per l’emergenza Covid-19”.
Buonasera. Articolo chiarissimo. Ma per le partite IVA aperte nel 2019 (che si sono comunque imbattute nel pieno della crisi COVID) il requisito del calo del fatturato è comunque obbligatorio ? (in realtà, è difficile che si verifichi, poichè già il 2019 era stato un anno fortemente penalizzato. Prevederne il verificarsi siginficherebbe quindi di fatto escludere dal beneficio quasi tutte le p.iva aperte nel 2019 !) . Grazie ed un saluto