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Elezione diretta del presidente del Consiglio: verso il premierato

Elezione diretta del presidente del Consiglio: verso il premierato
Giorgia Meloni @Twitter Giorgia Meloni

La Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama approva l’emendamento del Governo per modificare l’articolo 92 della Carta

I cittadini italiani potrebbero presto scegliere non solo i propri rappresentanti in Parlamento, ma anche la persona cui affidare la formazione del Governo.
L’iter verso la modifica costituzionale attraverso cui si punta a inserire nell’ordinamento italiano il cosiddetto “premierato”, uno dei cavalli di battaglia del Governo Meloni, ha infatti registrato un primo decisivo passo avanti, con il voto favorevole della Commissione Affari costituzionali del Senato.

La modifica dell’articolo 92 della Costituzione

Il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, in Italia, è oggi attribuito al presidente della Repubblica. È esattamente l’articolo 92 della Carta Costituzionale, al secondo comma, a prevederlo. Una volta ricevuto l’incarico, specifica lo stesso articolo, il futuro premier propone allo stesso Capo di Stato i nomi dei ministri ed è ancora l’inquilino dei Quirinale a provvedere alla loro nomina.

premierato
L’attuale squadra di Governo

Quanto dura il premierato

La riforma che ha superato il primo step a Palazzo Madama sostituisce proprio questo secondo comma, stabilendo che “Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni”.
Con la sola modifica della definizione del futuro Capo di Governo, chiamato nella nuova formulazione dell’articolo 92 “presidente del Consiglio eletto”, resta comunque in capo al presidente della Repubblica il conferimento dell’incarico di formare il Governo e la nomina e revoca, su proposta dello stesso premier incaricato, dei ministri.

Il premierato si presenta dunque come un assetto istituzionale intermedio tra quello attualmente in vigore in Italia e, per esempio, la forma di Governo della vicina Francia, repubblica semi-presidenziale, in cui è il presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo e condivide il potere esecutivo con il primo ministro.

Le altre novità della riforma

Non c’è però solo l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, tra le novità inserite nella riforma. Si introduce infatti, in primo luogo, un tetto ai mandati per il capo di Governo.
Il presidente del Consiglio eletto potrà cioè restare in carica per non più di 2 legislature consecutive.
Queste potranno essere elevate a 3 nel caso in cui, nelle precedenti legislature, abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi.

Un premio elettorale per garantire la maggioranza dei seggi nelle Camere

Si prevede anche lo svolgimento contestuale delle elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio, con una disciplina del sistema elettorale che prevede l’assegnazione di un premio elettorale su base nazionale, per garantire una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. Al momento, resta da definire la soglia per l’assegnazione del premio, che inizialmente era stata fissata al 55%. Tra le altenative possibili, la fissazione al 42% o 43% oppure il ballottaggio.

Nella legge è invece già prevista, come ulteriore novità, l’abolizione del cosiddetto “semestre bianco”, cioè gli ultimi 6 mesi di mandato del presidente della Repubblica, in cui al Capo di Stato è preclusa la facoltà di sciogliere le Camere, a meno di una coincidenza con gli ultimi 6 mesi della legislatura. Il presidente, dunque, qualora le circostanze lo imponessero, procedere allo scioglimento in qualsiasi momento.

Alberto Minazzi

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