“Penso sia venuto il momento che il legislatore porti a compimento il percorso necessario sul tema del cognome materno, e quindi della possibilità della scelta di consegnare alla storia in qualche modo il nome delle donne“.
Così ha affermato il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti intervenendo al convegno “Verso la parità formale e sostanziale: Gli strumenti. A 60 anni dalla sentenza della Corte costituzionale che apre le principali carriere alle donne“, organizzato dalla Rete per la parità.
Facendo riferimento a un recente pronunciamento della Corte Costituzionale, Bonetti ha sottolineato come ormai “il cognome del padre sia un retaggio patriarcale”.
Il pregresso
Nel 2014 la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel 2016 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma che prevede l’attribuzione del cognome del padre al figlio legittimo, qualora ci sia una diversa volontà dei genitori.
Successivamente, il ministero dell’Interno, con una circolare del 2017 ,ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale del 2016 permette ai genitori di dare anche il cognome della madre mettendolo dopo quello del padre. Ma nel 2021 un’ordinanza della Corte Costituzionale che ha sollevato la questione di costituzionalità sulla prevalenza del cognome paterno in quanto violerebbe un principio fondamentale, ovvero quello dell’uguaglianza.
A tal riguardo, la scelta di dare al figlio il cognome del padre o della madre dovrebbe essere libera.
Come fuziona in Italia
In Italia il cognome del neonato viene stabilito al momento della dichiarazione di nascita e successivamente iscritto nel registro dello stato civile del Comune.
Se il bambino è figlio di una donna sposata prenderà il cognome del marito, seguito da quello della madre se anche il padre è d’accordo.
Se la madre non è sposata e il figlio viene riconosciuto dal padre alla nascita, prenderà il cognome del padre, seguito da quello della madre se entrambi sono d’accordo.
Se infine il figlio è stato riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, il bambino può inserire il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.