È la classica quadratura del cerchio. Conciliare le diverse esigenze della scuola, dei genitori lavoratori e di contenimento di diffusione del contagio da Covid-19 è un vero e proprio rebus, quando le misure anti-pandemia si fanno più stringenti.
Questo avviene ad esempio con il passaggio in fascia rossa, che ormai riguarda più della metà delle regioni italiane, che determina l’automatica applicazione della didattica a distanza per ogni ordine di scuola e grado. Ma le stesse problematiche si ripropongono quando, indipendentemente dalla sospensione delle lezioni in presenza, il figlio si trova in una situazione di quarantena.
A tutto questo, il Governo Draghi ha provato a dare una risposta con le misure urgenti contenute in un apposito decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il sostegno ai lavoratori: lo smartworking
Il decreto legge numero 30 mette in campo una serie di interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori, validi dal 13 marzo al 30 giugno 2021. Questo si verifica qualora dalle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica derivino situazioni di inconciliabilità tra lo svolgimento delle mansioni lavorative e l’accudimento dei figli. Una possibilità che si è fatta molto più concreta dopo che l’articolo 1 dello stesso decreto ha di fatto annullato la fascia gialla dal 15 marzo al 2 aprile.
Il seguente articolo 2 si incentra dunque sul tema dei congedi per i genitori e sul cosiddetto “bonus baby sitting”. Il primo comma, però, chiarisce che la modalità primaria per affrontare il tema della sospensione della didattica in presenza, dell’infezione da Covid-19 del figlio o della quarantena è lo smartworking. “Il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile” chiarisce il dettato legislativo. Una possibilità che viene concessa per l’intero periodo, o parte di esso, dell’assenza del figlio da scuola.
I congedi
Solo nel caso in cui il tipo di attività svolta dal genitore-lavoratore non consenta l’effettuazione delle mansioni da remoto, si apre il tema dei congedi. Questi sono previsti dal decreto legge per i lavoratori dipendenti che siano genitori di un ragazzo di età inferiore a 14 anni. L’astensione dal lavoro, di cui si può fruire alternativamente all’altro genitore, è concessa anche in questo caso per l’intero periodo di dad o di assenza forzata del figlio da scuola per isolamento o quarantena. La retribuzione corrisposta per il periodo di congedo è pari al 50% del totale ed è coperta da contribuzione figurativa.
Un’eccezione al principio che consente di fruire del congedo a un solo genitore riguarda il caso in cui uno di essi abbia altri figli sotto i 14 anni avuti da altri soggetti che a loro volta non stiano fruendo di smartworking, congedi o bonus baby sitting. Il beneficio dell’astensione retribuita dal lavoro è riconosciuto anche ai genitori di figli affetti da disabilità grave accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado che abbiano sospeso l’attività in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Nel caso di figli tra 14 e 16 anni, uno dei due genitori può usufruire del congedo, coperto dal divieto di licenziamento e dalla conservazione del posto di lavoro. In tal caso, però, non riceverà alcuna retribuzione o indennità.
Il bonus baby sitting
L’articolo 6 del decreto legge concede ai genitori di figli minori di 14 anni la possibilità di scegliere, in alternativa, la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il limite settimanale del contributo è di complessivi 100 euro e viene erogato, mediante il libretto famiglia, sempre nei casi di sospensione della didattica in presenza, isolamento o quarantena del ragazzo. In alternativa, è prevista l’erogazione direttamente al richiedente in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servisi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (in questo caso, tranne che nei casi di fruizione anche del bonus asilo nido).
Chi ha diritto al bonus baby sitting
Il decreto legge elenca anche le categorie che possono avere accesso al bonus baby sitting. Si tratta dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, dei lavoratori autonomi, del personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato: medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia, operatori socio-sanitari. Ma anche i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus, comunque, può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o se non fruisce dello speciale congedo previsto dal decreto legge.