Il Veneto è ripiombato nella zona rossa. Con limitazioni che non ha più avuto dall’inizio di maggio 2020.
Può sembrare banale, ma non lo è, dunque, ricordare che, per muoversi, da oggi 15 marzo 2021, è necessaria l’autocertificazione.
Succede in Veneto, Campania, Molise e altre 8 regioni oltre che nella provincia autonoma di Trento. La Basilicata, invece, da domani (16 marzo ndr) ritornerà arancione dopo il ricalcolo dei dati effettuati dal Ministero della Salute.
Per le altre, invece, si prospettano almeno 2 settimane di rosso. E, nel week-end di quella successiva, dalla vigilia di Pasqua fino a Pasquetta, in tutta Italia, si applicheranno le misure più restrittive, indipendentemente dalla fascia attribuita. In questo caso, però, salva la possibilità di una visita-parenti al giorno sul territorio regionale, tra le 5 e le 22, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni o disabili conviventi.
Gli spostamenti e l’autocertificazione
Una delle conseguenze legate alla zona rossa è il ritorno alla necessità della motivazione degli spostamenti. Ferma restando sempre la possibilità di tornare a casa (residenza, domicilio o abitazione, ma anche seconda casa), si può infatti uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altri motivi ammessi dalle normative vigenti, dai decreti governativi, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti adottati per contenere la diffusione del contagio.
La sussistenza di queste cause giustificative può essere dimostrata in vari modi, come un tesserino rilasciato dal datore di lavoro, alle forze dell’ordine che effettuano i controlli. In particolare, torna d’attualità il modulo di autocertificazione, che può facilmente essere scaricato on-line e stampato, per poi compilarlo in tutte le sue parti. Gli agenti operativi sul territorio sono comunque dotati di moduli prestampati.
Il modulo di autocertificazione
Nel modulo vanno indicate le proprie generalità, compreso il domicilio, gli estremi di un documento di identità valido e un recapito telefonico attivo. Sotto la propria responsabilità, vanno poi dichiarati il motivo dello spostamento, il punto di partenza e l’indirizzo di destinazione del proprio tragitto. Il tutto andrà firmato sia dal dichiarante che dall’operatore di polizia che effettua il controllo.
La veridicità di quanto dichiarato sarà oggetto di controlli successivi. E, in caso di accertata falsità, si configurano gli estremi di reato. La falsa dichiarazione, infatti, è cosa diversa dal mancato rispetto delle misure di contenimento. Le rispettive sanzioni, dunque, potranno anche sommarsi. Con un processo penale per l’autodichiarazione non corrispondente a verità e la multa amministrativa tra 400 e 1.000 euro per lo spostamento non consentito.
Gli spostamenti: alcune faq
Per coniugi e partner che vivono in comuni o regioni diverse, il ricongiungimento è possibile se il luogo scelto coincide con quello di residenza, domicilio o abitazione. Si possono invece sempre raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o l’affidatario. Mentre è fortemente sconsigliato portare i figli dai nonni all’inizio o al termine della giornata di lavoro.
È considerata condizione di necessità l’assistenza a un parente o un amico non autosufficienti, anche fuori regione, ma comunque per una sola persona adulta per volta.
È possibile andare in chiesa, ai funerali di un parente stretto o dal notaio, mentre le passeggiate e l’attività motoria, anche al parco, sono possibili solo in prossimità della propria abitazione. Ci si può spostare sia in bicicletta che in auto, anche se, in questo secondo caso, indossando la mascherina e non occupando il posto al fianco del guidatore, con massimo due passeggeri nei sedili posteriori. Non si può invece far visita ai detenuti in carcere.
Zona rossa: negozi e divieti
Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Anche in un comune contiguo al proprio che presenti una maggior disponibilità, sia pure in termini di maggiore convenienza economica. Non tutti i negozi, però, possono restare aperti in zona rossa. Tra le attività di commercio al dettaglio ammesse rientrano innanzitutto le rivendite di generi alimentari, anche nei centri commerciali (comunque chiusi in festivi e prefestivi). Sono invece generalmente chiusi i mercati, tranne i banchi di alimentari e prodotti florovivaistici.
Tra i generi ritenuti di prima necessità, le cui rivendite possono rimanere aperte anche in zona rossa, sempre rispettando i protocolli di sicurezza, rientrano i giornali (edicole), i tabacchi, i medicinali (farmacie e parafarmacie) e gli articoli igienico-sanitari. Ma anche computer ed elettrodomestici, benzina, ferramenta, libri, articoli di cartoleria, articoli sportivi, biciclette e moto, biancheria, abiti per bambini, giocattoli, cosmetici, prodotti per animali, detersivi, articoli ottici e di fotografia. Devono invece restare chiusi parrucchieri, barbieri, cinema, teatri e scuole. Bar e ristoranti possono lavorare solo per asporto.