Per ottenere l’omologazione, dal 6 luglio 2022 tutti i nuovi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri dovranno montare a bordo una “scatola nera”, che raccoglierà dati potenzialmente utili per ricostruire eventuali incidenti stradali, e altri dispositivi di sicurezza.
La prossima estate entra infatti in vigore un regolamento europeo del 2019, che fissa anche la scadenza del 7 luglio 2024 come data da cui tale dotazione di bordo sarà obbligatoria per l’immatricolazione. Mentre l’obbligo per i mezzi pesanti partirà dal 2029.
Le norme non saranno comunque retroattive: le macchine già in circolazione prima di questa data potranno continuare a farlo liberamente.
Sarà il proprietario a decidere, senza alcun obbligo, se dotarsi della scatola nera e delle altre tecnologie volte alla sicurezza della circolazione. Che è l’obiettivo primo della nuova normativa.
La scatola nera
Sulla falsariga delle scatole nere utilizzate sugli aerei, il “registratore di dati di evento” (“EDR” nell’acronimo inglese) raccoglierà una serie di dati sulle attività dell’auto.
Questi, tramite un’interfaccia standard, saranno messi a disposizione delle forze dell’ordine, qualora il veicolo sia coinvolto in un incidente, soltanto nel periodo immediatamente precedente alla collisione.
Sarà infatti l’utilizzo per attribuire le responsabilità di un sinistro l’unico possibile per i contenuti della scatola nera, che resteranno altrimenti anonimi, non consentendo di individuare il veicolo e il suo proprietario, e protetti da manipolazioni e abusi.
Insomma, non ha nulla a che fare con quel che tanti temono: non controlla gli spostamenti dell’auto e del suo conducente, non registra le conversazioni e i dati che raccoglie non servono alle assicurazioni per adeguare il premio.
Può risultare però fondamentale nei procedimenti legali in caso di incidente, perché i dati registrati fino a 30 secondi prima e 10 secondi dopo l’impatto vengono conservati.
I dati raccolti
Le informazioni rilevate dalla scatola nera sono la velocità, le fasi di accelerazione e/o di frenata, l’uso dei dispositivi di segnalazione, se la cintura è indossata o meno, l’inclinazione del veicolo sulla strada e la foza di collisione.
La scatola nera, ignifuga e non disattivabile dall’utente, va posizionata sotto il sedile del conducente.
Le altre nuove tecnologie di sicurezza obbligatorie
Non c’è però solo il registratore di dati di evento tra i sistemi di sicurezza riguardo ai quali il regolamento UE 2019/2144 ha introdotto l’obbligo in vigore da luglio.
I nuovi veicoli, ad esempio, dovranno essere dotati di adattatore intelligente della velocità ai limiti della strada, che però potrà essere disattivato.
Inoltre, sarà obbligatoria l’interfaccia di installazione dei dispositivi Alcolock, etilometri digitali in grado di bloccare l’auto in caso di tasso alcolico troppo elevato nel sangue del conducente. E ancora il rilevatore con avviso della stanchezza, della distrazione e della disattenzione di chi si pone alla guida.
Le norme prevedono anche l’uso di rilevatori in retromarcia, segnalazione di arresto in emergenza, sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici e misure di sicurezza avanzate come la frenata automatica d’emergenza che rilevi la presenza di pedoni, ciclisti o altri veicoli, sistemi per il mantenimento della corsia in caso di emergenza e l’allargamento della zona di protezione per l’impatto della testa.
EDR e scatola nera delle assicurazioni
Oltre al miglioramento della sicurezza stradale, la scatola nera obbligatoria dovrebbe aiutare a contenere le truffe assicurative attraverso il monitoraggio dei finti incidenti.
La presenza a bordo dell’Edr, però, non esclude il montaggio anche di un secondo dispositivo fornito dalle assicurazioni sulla base della polizza sottoscritta con l’automobilista.
La scatola nera, infatti, non è una novità assoluta: sarebbero già circa il 20% i contratti di assicurazione dei veicoli che prevedono l’utilizzo di questo dispositivo, anche al fine di contenere i costi. In astratto, dunque, si potrebbe in futuro presentare un conflitto di dati tra i due sistemi, che impone un intervento legislativo, fors’anche a livello europeo.
L’articolo 145 del Codice delle assicurazioni, infatti, attribuisce valore di “piena prova” alle scatole nere delle compagnie per la ricostruzione degli incidenti. Inoltre, anche se i dispositivi montati dalle case automobilistiche fossero più precisi, lo stesso articolo potrebbe spingere in tal caso a privilegiare le scatole nere delle assicurazioni, purché conformi alle normative ministeriali.