E’ entrato in vigore a partire dal 2022 il nuovo assegno unico per i figli a partire dal settimo mese di gravidanza. Un’agevolazione che sostituisce e ingloba diverse misure che saranno abrogate da marzo di quest’anno, tra le quali il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani), l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e quello di natalità (Bonus bebè), gli assegni familiari ai nuclei con figli e orfanili e le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni. Cosa cambia rispetto al passato?
L’assegno unico universale
Partiamo dal nome. Si chiama assegno Unico perché finalizzato alla semplificazione e insieme al potenziamento degli interventi a sostegno della genitorialità e natalità.
Universale perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40 mila euro.
Si tratta di un sostegno economico che si attribuisce per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e con determinati requisiti e senza limiti di età per i figli disabili.
Quanto spetta e come si ottiene
Gli importi dell’assegno Unico per i figli dipendono dal reddito di ciascuna famiglia, pur se nessuno resterà completamente escluso. La cifra è determinata in base all’ISEE presentato dal nucleo del figlio beneficiario tenuto conto dell’età dei figli a carico e di altri elementi. E’ prevista in particolare:
- una quota variabile modulata in modo progressivo. Per ciascun figlio minore si va da un massimo di 175 euro con ISEE fino a 15 mila euro a un minimo di 50 euro in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40 mila euro. Tali importi possono essere maggiorati in caso di nuclei numerosi, vale a dire per i figli successivi al secondo; per le madri di età inferiore ai 21 anni; nuclei con quattro o più figli; genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità.
- una quota a titolo di maggiorazioni.
Questa scatta per compensare l’eventuale perdita economica nel caso in cui l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia. Le maggiorazioni sono comunque riconosciute con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati anche a coloro che al momento di presentazione della domanda non ne siano in possesso ma per le quali sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
Valido anche per i figli maggiorenni
L’assegno Unico e universale si può avere anche per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni. Questa situazione però necessita che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio, vale a dire un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.
L’assegno Unico non assorbe, né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e con il Reddito di Cittadinanza.
A questi ultimi è corrisposto dall’INPS senza necessità di presentare apposita domanda.
La domanda
La domanda può essere presentata accedendo al sito INPS al servizio “Assegno Unico e universale per i figli a carico” con SPID (identità digitale) almeno di livello 2, carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa si può contattare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 oppure rivolgersi agli enti di patronato che procederanno attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente.
La domanda è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio. Può farlo anche un tutore del figlio nell’esclusivo interesse del tutelato.
Silvia Bolognini