Dal primo gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF
Dalla mezzanotte del 18 dicembre è possibile presentare la domanda di Assegno di Inclusione AdI, la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale e lavorativa che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2024. E’ la misura che dal prossimo anno sostituirà il Reddito di cittadinanza.
L’esito positivo della richiesta per averlo, in presenza dei requisiti richiesti, permetterà la decorrenza del beneficio dal mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale Pad.
In fase di prima applicazione, spiega l’Inps nella circolare sulle modalità di accesso per il beneficio, per le sole domande complete del patto di attivazione digitale e presentate entro gennaio la decorrenza dell’assegno di Inclusione sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio.
A chi spetta e a quanto ammonta l’Assegno di Inclusione
Il Decreto attuativo ha confermato che l’assegno di inclusione ha un valore che può variare da un minimo di 480 euro annui fino a un massimo di 6 mila annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza.
L’AdI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cure e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
Il beneficio economico è erogato su base annua e prevede due scaglioni a integrazione del reddito familiare.
Le due quote A e B
Nel primo caso, quota A, una componente a integrazione del reddito, fino alla soglia Isee di 6 mila euro, di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Tale quota viene moltiplicata per la scala di equivalenza verificata sulla base delle indicazioni rilevabili dall’Isee in corso di validità, dagli archivi dell’istituto e dalle dichiarazioni rese dal richiedente. In sede di prima applicazione, per le richieste presentate fino alla fine di febbraio, la verifica per l’erogazione nei mesi di gennaio e febbraio è realizzata su base Isee vigente al 31 dicembre 2023. Per i mesi successivi sarà necessario un Isee in corso di validità.
Quota B è invece l’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrati il cui importo, laddove spetti, è individuato fino a un massimo di 3.360 euro.
Come fare domanda
La domanda si può presentare nella sezione dedicata del sito www.inps.it e, a partire dal 1 gennaio 2024, anche attraverso i CAF.
Si accede alla sezione dedicata utilizzando lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale almeno di livello 2; CNS Carta Nazionale dei Servizi o CIE Carta di Identità Elettronica.
In alternativa ci si può rivolgere a un patronato.
Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un patto di attivazione digitale Pad all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa SIISL, al quale si accede online direttamente dal portale Inps dopo aver presentato la domanda di AdI.
L’iscrizione a Pad e SIISL possono essere contestuali alla presentazione della domanda.
L’AdI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del Supporto per la Formazione e il Lavoro che prevede un trasferimento diretto via bonifico.
La domanda si considera accolta e se ne può disporre il pagamento nel momento in cui vi sia esito positivo dell’istruttoria di richiesta e con Pad sottoscritto.
L’erogazione del contributo dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare e decorre a seguito della verifica dei requisiti.
E’ condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati ai percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai servizi sociali se considerati non attivabili.