Secondo un decreto del Ministero della Salute il cannabidiolo, estratto ottenuto dalla cannabis, rientra nella tabella stupefacenti
Dietro front sulla cannabis light in Italia e la sostanza potrebbe arrivare a essere vietata del tutto.
Con un provvedimento del Ministero della Salute che entrerà in vigore il 22 settembre prossimo viene revocato un precedente decreto emesso nel 2020 che inseriva le composizioni per somministrazione a uso orale di Cbd (cannabidiolo) nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sulle droghe.
In questo modo si dichiara illecito ogni uso non farmacologico degli estratti di cannabis, comprese le destinazioni ammesse dalla normativa italiana ed europea sulla canapa industriale quali ad esempio l’uso del Cbd per la preparazione di alimenti.
Così sono nuovamente qualificati come sostanza stupefacente i prodotti per uso orale a base di quest’olio estratto della canapa indiana.
Dal 22 settembre non sarà di conseguenza più possibile acquistare questi prodotti nei negozi di cannabis light, come avviene attualmente, ma si potranno avere soltanto in farmacia con presentazione di ricetta medica non ripetibile.
Rimane invece consentita la vendita di fiori di cannabis da fumare che contengano il cannabidiolo ma non il tetraidrocannabinolo THC, principio attivo della marijuana. Soddisfazione per il decreto è stata espressa dal dirigente generale della Polizia di Stato e consulente del dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio Antonio Pignataro che, in qualità di questore di Macerata, tanto fino a ora si era impegnato contro la vendita di cannabis light. Proprio dalle sue indagini era partito il procedimento che ha portato alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha sancito come per la classificazione della cannabis quale sostanza stupefacente non sia rilevante la quantità di principio attivo THC in essa contenuto.