Prorogata al 30 giugno la possibilità di presentare la richiesta. L’Agenzia delle Entrate aggiorna le Faq
Il nome tecnico è “definizione agevolata”, ma è molto più conosciuta come rottamazione delle cartelle esattoriali.
In concreto, si tratta della possibilità di saldare i debiti con lo Stato senza pagare interessi e sanzioni, ma versando solo la quota capitale e i rimborsi per le spese di eventuali procedure esecutive e diritti di notifica.
Una possibilità, giunta alla quarta edizione e concessa tanto per le tasse che per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, a cui si può ora aderire fino al 30 giugno dopo la fissazione delle nuove scadenze nel decreto legge 51, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio.
Per usufruire di questa opportunità, però, vanno rispettate alcune precise regole. Proprio a tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato da qualche giorno sul proprio sito la sezione dedicata alle “faq”, con ogni dettaglio relativo alla procedura e alle tempistiche da rispettare a pena di decadenza.
Rottamazione-quater: come funziona
La definizione agevolata si applica innanzitutto ai soli debiti “risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022”. Le faq elencano i vari carichi esclusi, oltre a quelli che non rientrano in questo periodo temporale.
Tra questi, il recupero degli aiuti di Stato, le somme dovute in base a condanne penali o della Corte dei conti, quelle contenute in avvisi di pagamento e alcuni carichi delle casse previdenziali di diritto privato.
Quanto alle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada e alle altre sanzioni amministrative, non sono da corrispondere “unicamente le somme dovute a titolo di interessi”, comprese le maggiorazioni, di mora, rateizzazione e a titolo di aggio.
Le somme dovute vanno versate in un’unica soluzione o in massimo 18 rate consecutive, nell’arco di 5 anni, pagando un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto).
Anche la data della scadenza prima rata è stata ora modificata: 31 ottobre 2023 anziché 31 luglio.
In caso di rateizzazione, la seconda, pari al 10% del totale come la prima, va invece versata entro il 30 novembre 2023.
La domanda e la decadenza dal beneficio
Per aderire alla rottamazione va presentata una domanda, esclusivamente in via telematica, secondo una delle due modalità previste: in area pubblica, senza necessità di pin e password, o in area riservata, utilizzando Spid, Cie o Cns.
Entro il 30 settembre 2023 l’agente per la riscossione delle somme invierà sulla e-mail indicata dal contribuente alla presentazione della domanda la comunicazione di accoglimento della domanda con tutte le altre informazioni relative alla dilazione.
Già con la presentazione della domanda si sospendono comunque, fino alla scadenza della nuova prima rata, gli obblighi di pagamento stabiliti in base a precedenti rateizzazioni. In caso di mancato accoglimento della domanda, potrà comunque riprendere il pagamento delle rate del precedente piano.
Per non decadere dal beneficio, infine, il versamento delle somme deve avvenire al massimo entro 5 giorni dalla scadenza della rata. In caso contrario, la definizione agevolata risulterà inefficace, con le somme già versate che varranno solo come acconto per l’importo inizialmente dovuto, comprensivo di sanzioni e vari interessi.
Alberto Minazzi