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Superbonus: 6 nuove fattispecie, ecco come funzionano

Superbonus: 6 nuove fattispecie, ecco come funzionano

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche ai bonus edilizi per l’efficientamento energetico introdotte dal decreto Aiuti quater

Se, dal 2023, il Superbonus edilizio passerà in generale “al 90%” (e poi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025), per qualcuno resterà ancora in vigore il “110%” originario nella misura adottata dal Governo per promuovere gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
È un nuovo regime differenziato che prevede sostanzialmente 6 fattispecie, quello inserito nell’articolo 9 del decreto Aiuti quater, in vigore dal 19 novembre, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Da condomini ad abitazioni singole, da edifici da 2 a 4 unità abitative alle case popolari, dal terzo settore alle zone terremotate, ecco tutte le novità introdotte per semplificare il sistema delle agevolazioni.

La Cilas: 25 novembre nuova scadenza per molte casistiche

Per condomini, edifici più piccoli da 2 a 4 unità e immobili utilizzati da enti attivi nel terzo settore, la quota di spesa edile ammessa all’incentivo dipende dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori (Cilas).

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La data di riferimento è quella del 25 novembre.
Chi ha comunicato precedentemente a questo termine la Cilas, potrà godere di un Superbonus con quota al 110% fino al 31 dicembre 2023.
In caso contrario, il sussidio completo sarà usufruibile solo fino a fine 2022.
Per le abitazioni unifamiliari, invece, si guarda al 30 settembre 2022 e al completamento, entro tale data, il 30% dei lavori (da comprovare attraverso una dichiarazione del direttore dei lavori). In questo caso, il 110% varrà fino al 31 marzo 2023.
Requisiti diversi sono previsti per gli immobili siti in zone terremotate (il 110% può arrivare fino al 31 dicembre 2025) e per le case popolari, per le quali l’aliquota piena arriva fino al 30 giugno o al 31 dicembre 2023 a seconda delle casistiche.

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I requisiti ulteriori

Oltre al discrimine della Cilas, per i condomini è richiesta anche l’adozione della delibera sui lavori entro il 24 novembre 2022, mentre la delibera condominiale non è richiesta se gli edifici non superano le 4 unità abitative.
Per le abitazioni singole, chi inizia i lavori dal 1° gennaio 2023 può usufruire fino alla fine del prossimo anno del Superbonus al 90% purché sia proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile (non se comodatario o locatario), che la casa sia abitazione principale e che il suo reddito sia inferiore a 15 mila euro.
Quanto alla proroga per le zone terremotate, il sisma deve essere avvenuto dopo il 1° aprile 2009, deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza e il bonus vale solo per la parte eccedente all’eventuale contributo per la ricostruzione (se vi si rinuncia, è ammessa una spesa maggiorata del 50%).
Infine, per gli enti del terzo settore è introdotto il limite del 31 dicembre 2025 per quelli impegnati in attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. E, per le case popolari, resta invariato il calendario: il limite del 31 dicembre vale se è stato raggiunto al 30 giugno 2023 il 60% dell’intervento complessivo.

Alberto Minazzi

 

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