Entrano in vigore le nuove regole per godere dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per seguire i figli
La miglior conciliazione tra impegni di lavoro e famiglia è un obiettivo chiaramente espresso anche dall’Unione Europea, che ha pubblicato di recente una direttiva contenente misure per favorirla.
L’Italia vi si è adeguata, recependo le novità in un apposito decreto legislativo che, approvato lo scorso 30 giugno e ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore dal prossimo 13 agosto.
La normativa, destinata ai genitori lavoratori e a coloro che prestano assistenza ai minori, prevede una serie di modifiche su congedi parentali, congedi di paternità, indennità di gravidanza e priorità dello smart working.
Il congedo parentale
Il lavoratore che ha la necessità di prendersi cura del proprio figlio, anche adottivo o affidatario, e di soddisfarne i bisogni affettivi nei primi anni di vita ha diritto di richiedere un periodo di astensione facoltativa, retribuito con alcuni limiti, computato nell’anzianità di servizio e che non diminuisce il totale di ferie, riposi, tredicesime e gratifiche natalizie (ma solo di eventuali emolumenti accessori), chiamato congedo parentale.
Tra le novità introdotte dalla normativa prossima all’entrata in vigore, innanzitutto l’estensione da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro i cui i genitori possono fruire del congedo, ricevendo un indennizzo pari al 30% della retribuzione. Anche la durata del periodo di astensione coperta dall’indennità a carico dell’Inps è allungata, passando da 6 a 9 mesi.
Restano in ogni caso fermi i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. Si tratta di 3 mesi, intrasferibili, per ognuno dei due, per un totale di 6 mesi. A questi si aggiungono altri 3 mesi, trasferibili tra i genitori e fruibili in alternativa tra loro. Un singolo genitore, dunque, non può superare da solo i 6 mesi.
In caso contrario, assentandosi dal lavoro non si rischia il licenziamento, ma non si percepisce nessuna indennità.
Una maggior tutela viene poi garantita al genitore solo (per decesso o inabilità dell’altro genitore o suo mancato riconoscimento del figlio), che viene adesso equiparato alla coppia di genitori per la durata totale del periodo di congedo riconosciuto loro complessivamente.
Lavoratrici autonome, congedo di paternità, smart working
Uno degli obiettivi della direttiva europea, ripreso anche dalla normativa italiana, è quello di favorire una più equa parità di genere, attraverso una maggiore condivisione delle responsabilità tra genitori uomini e donne. Da un lato, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro punta ad aumentare la presenza femminile sul mercato del lavoro, il cui tasso di occupazione in Italia supera a febbraio di poco il 50%, contro una media europea del 62,2%.
In tal senso, il decreto riconosce anche a lavoratrici autonome e libere professioniste il diritto, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio, a percepire un’indennità di maternità giornaliera pari all’80% del salario minimo previsto per legge.
Dall’altro lato, si rende strutturale la possibilità anche per il padre (compresi i lavoratori pubblici) di fruire, dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi, di un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore ma utilizzabili anche in via non continuativa.
In questo periodo, l’indennità giornaliera riconosciuta è pari al 100% della retribuzione.
La nuova normativa prevede infine che i datori di lavoro debbano concedere priorità alle richieste di smart working presentate da dipendenti con figli fino a 12 anni o figli disabili senza alcun limite di età. Tra le categorie prioritarie rientrano anche i lavoratori con disabilità grave accertata e i cosiddetti “caregivers”, ovvero coloro che assistono quotidianamente, in forma gratuita, parenti di primo grado non autosufficienti fisicamente e/o mentalmente.
Alberto Minazzi