Un utile promemoria su quanto prevede la legge riguardo ai tempi massimi entro cui possono essere richiesti i pagamenti
Le bollette vanno pagate, è chiaro. Ma, come tutti i diritti, anche quelli delle compagnie che erogano luce, gas e acqua non durano in eterno. Anzi, la legge fissa dei tempi di prescrizione piuttosto ristretti.
Sia per le bollette ordinarie che per i conguagli che vengono richiesti agli utenti, come quelli a saldo del pagamento già effettuato sulla base del consumo stimato per un periodo precedente.
La scadenza delle bollette
La domanda da cui partire è: potremmo aver dimenticato in un cassetto una vecchia bolletta da pagare? E, se sì, fino a quando il gestore potrebbe sollecitarmi il pagamento? La risposta, da inizio 2020, è cambiata.
In precedenza, infatti, la prescrizione della bolletta era fissata in 5 anni. Un termine comunque più breve rispetto a quello, di 10 anni, che l’articolo 2934 del Codice civile fissa per la prescrizione ordinaria di un credito. Ovvero per l’estinzione del diritto del titolare a causa del mancato esercizio da parte per un periodo di tempo prolungato.
Adesso, sulla base delle direttive dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità Arera, la legge di bilancio 2020 ha portato la prescrizione del diritto di richiedere il pagamento di una fattura di luce, gas o acqua (ma anche delle bollette di altre utenze, come telefono o internet) a soli 2 anni .
I 2 anni cominciano a decorrere dal primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza della data della bolletta. Ma attenzione: se l’azienda invia una raccomandata di diffida richiedendo il pagamento, parte un nuovo periodo di prescrizione di altri 2 anni.
I conguagli
Le compagnie che erogano i servizi spesso riportano tra le voci presenti in bolletta anche i conguagli. Si tratta di importi di cui sono creditrici relativamente a periodi precedenti.
In molti casi, questi conguagli (dai quali, sia chiaro, può emergere anche un consumo, e quindi un debito, minore) si legano al fatto che la bolletta viene calcolata sulla base dei consumi presunti. Un’altra ipotesi di conguaglio può legarsi al mancato pagamento delle bollette per un certo periodo, comprese le cause legate a responsabilità del fornitore.
Qualora, come nella maggioranza dei casi di conguaglio, i consumi realmente effettuati dall’utente si rivelino superiori a quelli addebitati, l’integrazione viene richiesta all’interno di una bolletta emessa in relazione a un periodo di consumi successivo. Non essendo tali differenze imputabili al cliente, la legge stabilisce però che agli utenti domestici e alle imprese con meno di 10 dipendenti o con un bilancio annuo sotto i 2 milioni di euro possono essere richiesti conguagli solo per gli ultimi 2 anni fatturati.