Da oggi, 15 febbraio 2022, l’obbligo di Super Green Pass (quello ottenuto dopo la vaccinazione o la guarigione dal Covid) si estende.
Entra infatti in vigore la norma, prevista dal decreto legge dell’8 gennaio 2022, che impone a tutti i lavoratori dai 50 anni in su, per un periodo di 4 mesi (fino cioè al 15 giugno), la presentazione del certificato verde rafforzato per poter accedere al luogo di lavoro.
Si tratta di una platea stimabile in tutto il Paese attorno alle 500 mila persone che, se non si adegueranno alla normativa, rischiano di subire un pesante contraccolpo economico.
Assenti ingiustificati: perdita dello stipendio
Pur non perdendo il posto di lavoro, conservando il diritto al mantenimento dello stesso, chi non presenta il Super Green Pass è però considerato dal decreto come assente ingiustificato, con la conseguente sospensione dell’intera retribuzione: non solo il compenso principale, ma anche altri eventuali emolumenti previsti dal contratto, come ad esempio i buoni pasto.
A essere interessati sono tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, compresi quelli che festeggeranno il 50° compleanno nel periodo di validità dell’obbigo.
Le sanzioni per i dipendenti privi di super green pass
In tal caso, oltre alla multa di 100 euro una tantum introdotta dallo stesso decreto per tutti gli over 50, anche non lavoratori, che non si sono vaccinati, chi si recherà al lavoro sprovvisto del certificato rafforzato sarà quindi passibile di un’ulteriore sanzione.
A differenza di quella che riguarda l’intera popolazione sopra i 50 anni, che è irrogata dall’Agenzia delle Entrate in base un semplice incrocio dei dati sulla popolazione residente con quelli registrati nelle anagrafi vaccinali, la sanzione in vigore da oggi, è gestita dal prefetto. L’importo varia tra 600 e 1.500 euro, con la previsione del raddoppio in caso di reiterazione della violazione.
Le sanzioni per i datori di lavoro
Una multa, dai 400 ai 1.000 euro, è prevista anche per il mancato controllo da parte del datore di lavoro o del suo delegato.
I datori, però, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, hanno anche il diritto di sospendere il lavoratore, fino a 10 giorni rinnovabili, per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione.
Le esenzioni
Il decreto prevede comunque una serie di esenzioni. Non ricadono cioè sotto l’obbligo coloro per i quali dalla vaccinazione può derivare un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.
Il certificato di esenzione
Come specificato nelle Faq del Ministero della Salute, la guarigione dal Covid determina la possibilità di differimento della vaccinazione. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore può essere adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Il certificato di esenzione, che ha validità solo in Italia, viene emesso, dal 7 febbraio, solamente in forma digitale. Chi avesse già ottenuto un certificato cartaceo può richiederne la conversione in digitale entro il 27 febbraio.
Alberto Minazzi