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Smart working nel privato: in arrivo nuove regole

Smart working nel privato: in arrivo nuove regole

Entro la fine di novembre è previsto l’arrivo dell’accordo per regolamentare lo smart working nel settore privato. Un Protocollo nazionale che fissa il quadro di riferimento con le linee di indirizzo per la contrattazione.
Si sta in questi giorni lavorando per mettere a punto i dettagli. Come si svolgerà il lavoro agile?
Secondo una prima bozza cambia innanzitutto la modalità di adesione che diventa su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, che non era richiesto durante lo stato di emergenza. Premesso che al lavoro agile deve essere garantita parità di diritti e di trattamento, nell’accordo è necessario indicare la durata dello stesso, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione e le sue modalità di controllo. Si dovrà anche indicare l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento dello smart working.

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Niente straordinari, ma nessun orario di lavoro stabilito

Per quanto riguarda la giornata lavorativa, si caratterizza per l’assenza di un orario di lavoro preciso anche se si individua l a fascia di disconnessione, ovvero quella nella quale il lavoratore non eroga la prestazione.
Gli straordinari non sono messi in conto, si possono però chiedere i permessi previsti dai contratti collettivi e della Legge 104.
Nel caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore in modalità agile può disattivare i dispositivi di connessione.

Stesso trattamento economico e premi di risultato

In questa fase, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività. La strumentazione tecnologica per lo svolgimento del lavoro agile e le eventuali spese di manutenzione o sostituzione delle stesse sono competenza del datore di lavoro, fatti salvi diversi accordi.
La prestazione lavorativa non in presenza deve comunque essere svolta esclusivamente in ambienti idonei ai sensi della normativa vigente su salute e sicurezza.
Infine, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni negli spazi aziendali, il lavoratore in smart working ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato.

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