Mentre alcune regioni e comuni già si stanno muovendo, con ordinanze ad hoc per limitare la diffusione dei contagi, è una mattinata frenetica quella odierna in corso a Roma.
Il primo appuntamento legato al timore di un precipitare della situazione è stato quello tra i membri del Cts, chiamati a dare il loro parere scientifico. Poi, alle 11, è stata la volta della Cabina di Regia: il premier Mario Draghi ha sentito le forze di maggioranza per confrontarsi sulle questioni in ballo per il nuovo decreto.
Un passaggio successivo è fissato di nuovo con le Regioni e infine, probabilmente alle 15.30, si riunirà il Consiglio dei ministri.
Al centro delle valutazioni, quello che è stato definito dai media “super green pass” basato sulla regola austriaca delle due G. In sostanza, il green pass valido solo per i vaccinati e per i guariti.
Altri temi saranno la riduzione della durata di validità del certificato verde, destinato a vedersi confermato per 9 mesi anziché per 12, l’estensione dell’obbligatorietà della terza dose per alcune categorie e la vaccinazione dei bambini.
Riguardo quest’ultima, l’Ema, l’Agenzia del Farmaco europea, scioglierà le riserve in questi giorni.
Se dunque la questione sarà preventivamente trattata già nel corso degli incontri di oggi, resta il super green pass, per il momento, il perno dei nuovi provvedimenti attesi per la serata.
E’ giusto? Salvaguarda l’uguaglianza tra i cittadini? Limita la libertà delle persone tanto da risultare incostituzionale?
In questi ultimi giorni ognuno ha detto la sua.
Metropolitano.it ha chiesto una valutazione al professore di Diritto Costituzionale dell’Università di Ferrara Paolo Veronesi.
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Professor Veronesi, iniziamo dal principio: il cosiddetto super Green Pass è costituzionale?
Il green pass rafforzato, che potrebbe cioè escludere i non vaccinati da una serie di attività che presentano maggiori rischi di contagio e dalla frequentazione di taluni luoghi “sensibili”, non è incostituzionale. E’ un’ulteriore stretta giustificata dalla situazione in atto e che dovrà trovare poi necessariamente sponda in un atto legislativo.
Non costituisce affatto un attentato alle libertà, come afferma qualche analfabeta del diritto, bensì l’affermazione di un più calibrato onere dettato dalle situazioni che ci circondano.
Tale scelta limita di certo talune libertà dei singoli, ma opera ciò per legge – come si deve – in modo giustificato dalla situazione italiana e mondiale della pandemia, risultando altresì proporzionato alle esigenze e ai diritti di tutti.
Si basa cioè su riscontri scientifici inossidabili, avrà efficacia per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre prossimo, salva sempre la possibilità di prorogare, sempre per legge, la data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria se sarà necessario), e opera per la tutela dei singoli e di tutti.
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Alcuni sostengono che così facendo il governo suddivida il popolo in cittadini di serie A e di serie B, non rispettando il principio di uguaglianza. E’ così?
Distinguere la condizione e le possibilità di chi si è vaccinato da chi rifiuta pervicacemente di farlo non significa derogare al principio di uguaglianza, né tanto meno porre in essere odiose discriminazioni, come qualcuno afferma senza riflettere o senza sapere. Le situazioni poste a raffronto – distinguendo chi è vaccinato e chi no – sono infatti assolutamente diverse.
Si ha invece violazione del principio di uguaglianza, come ricorda da sempre la giurisprudenza costituzionale, solo quando a situazioni uguali si offrono discipline diverse, non già quando, a situazioni diverse, si dedicano discipline elaborate che tengano conto di quelle specifiche diversità (e delle conseguenze che si determinerebbero dall’ignorarle).
In questa materia, come ha più volte affermato la Corte costituzionale, anche quando non poteva neppure immaginare l’esplodere della pandemia, e dunque ragionava in situazioni di certo meno drammatiche, gli oneri sono meno costrittivi degli obblighi e offrono maggiori margini all’autodeterminazione individuale, anche se è vero che possono essere modulati e avvicinarsi, più o meno, a un vero obbligo. Spetterà ai singoli decidere: non vogliono vaccinarsi inseguendo le loro fantasie, le loro paure o assurde, per non dire ridicole, fake news? Bene, ma non creino pericolo per la salute (e la vita) degli altri, non mettano sabbia negli ingranaggi dell’economia o degli ospedali, costringendo a rinviare ricoveri, attività diagnostica o chirurgica di chi incappa in altre patologie (e ha tutto il diritto di essere curato).
È una decisione per nulla contraria al principio di uguaglianza che la nostra Costituzione delinea all’art. 3 della Cost.: prescrivere per legge che chi assume sul serio il dovere di solidarietà verso gli altri, i malati e i vulnerabili, decidendo di vaccinarsi, goda di maggiori libertà di movimento e di azione rispetto a chi la solidarietà e il suo essere uno tra molti, in grado, nelle condizioni date, di costituire un pericolo per tante altre persone, decida di dimenticare.
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Lei ha sottolineato il fatto che spetta ancora ai singoli decidere. Il vaccino invece potrebbe essere imposto a tutti per legge?
Da tempo il nostro ordinamento ha abbandonato la logica obbligatoria delle politiche vaccinali del passato, salvo che per situazioni particolari le quali lo esigano. Ci si è insomma orientati verso scelte più miti, scalfendo il meno possibile le libertà individuali, lasciando al singolo la scelta tra alternative nette ma sempre praticabili e adottando le imposizioni a tutto tondo solo se davvero indispensabile. Quella in cui viviamo è una situazione che giustificherebbe anche l’imposizione di un obbligo a tutto tondo e senza sfumature, perché questo consente l’art. 32 Cost.: un articolo citato ma per niente compreso da molti attivisti e ideologi no-vax. Il vaccino obbligatorio può essere imposto solo per legge e solo se, accanto all’interesse del singolo, coesiste un interesse della collettività.
Salvo rifiutare l’esistenza del virus e inseguire i fantasmi di fantomatici microchip inseriti nel nostro corpo tramite i vaccini, tutte queste condizioni esistono, senza alcun dubbio, nel caso in cui oggi siamo purtroppo immersi.
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Almeno per ora, a eccezione di alcune categorie di lavoratori, in Italia resta il green pass. O il super green pass …
L’uso del green pass prima versione, o rafforzato nei prossimi giorni – piaccia o non piaccia – è il precipitato di tutto ciò: il green pass, debole o rafforzato che sia, è uno strumento che serve a tutelare al massimo le scelte individuali sulla propria salute, riducendo però, al contempo, i rischi di tutti, senza introdurre obblighi a tutto tondo in una materia così delicata, come pur si potrebbe appoggiandosi all’art. 32 Cost.
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Qualcuno obietterebbe dicendo che il governo non mette l’obbligo vaccinale perché dovrebbe assumersi l’onere di indennizzare eventuali persone danneggiate dal vaccino
È un clamoroso errore, dettato da ignoranza od opportunismo, continuare a ripetere questa litania secondo la quale si eviterebbe di introdurre l’obbligo di vaccinazione generalizzato perché altrimenti si dovrebbero indennizzare gli eventuali danneggiati dall’inoculamento del vaccino.
La giurisprudenza costituzionale è da sempre ferma nell’affermare che sottoporsi a vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate mediante campagne informative o altrimenti, le quali – seppur rarissimamente – possono generare conseguenze sfavorevoli, impone comunque allo Stato di procedere con l’equo indennizzo di chi abbia così osservato i suoi doveri di solidarietà verso gli altri (ex art. 2 Cost.). Niente e nessuno potrà cambiare questo stato di cose.
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In ogni caso chi non vuole fare il vaccino sostiene che è un suo diritto non farlo e che lo Stato non lo può obbligare
La Corte Costituzionale, sin dalla sua sentenza d’esordio (n. 1/1956), e poi altre innumerevoli volte – e così tutte le Corti costituzionali del mondo democratico – ha spiegato, senza mai deflettere, un principio base del diritto costituzionale che vedo disatteso in tanti slogan no-vax e poco compreso da molti non giuristi. Ossia che nessun diritto nasce illimitato, che ogni diritto incontra i limiti derivanti dai necessari bilanciamenti cui deve essere sottoposto allorché, in una fattispecie, confluiscono tanti altri diritti e interessi di rilievo costituzionale. E che esiste anche un dovere di curarsi ai sensi dell’art. 32 Cost. quando la salute dei singoli risultasse essenziale per la salute altrui, senza danneggiare chi viene sottoposto alle terapie del caso.
Poveri noi…….
Non sono solito commentare ma lo faccio in memoria del mio ex professore di diritto costituzionale il quale si sta rivoltando nella tomba probabilmente di fronte a quanto detto da Veronesi. A questo punto è palese la violazione del principio di eguaglianza, se si parte dal punto cardinale che non vaccinarsi rimane un diritto. Veronesi lo sa bene ma si arrampica…