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Ufficiale: il Veneto è zona gialla

Ufficiale: il Veneto è zona gialla

Dopo una lunga giornata di attesa, è stata ufficializzata la classificazione regionale degli scenari di rischio del Ministero della Salute: il Veneto è zona gialla. 

La decisione del Ministro Speranza, quindi, fa rientrare il Veneto tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da un “rischio moderato”. Per questo dal 6 novembre al 3 dicembre saranno valide le norme generali previste dal nuovo Dpcm.

Le limitazioni previste per le “zone gialle”

Il punto di partenza è sempre lo stesso: l’obbligo generalizzato di indossare le mascherine e il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Già il terzo comma del primo articolo del DPCM introduce però la prima novità, valida in tutta Italia.
Si tratta del cosiddetto “coprifuoco”, dalle 22 di sera alle 5 della mattina successiva.
In questa fascia oraria si potrà uscire di casa solo per lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità.
Si torna dunque alle famose autocertificazioni che avevano caratterizzato il lockdown primaverile.

La misura della possibile chiusura al pubblico di strade, piazze e centri urbani per evitare assembramenti è invece estesa potenzialmente all’intera giornata.
Tra le altre misure, il DPCM raccomanda anche lo svolgimento delle attività professionali “anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Mezzi pubblici al 50%

Quanto agli spostamenti con mezzi pubblici o privati, il Decreto si limita invece alla semplice “forte raccomandazione” di effettuarli solo per lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
Tra le nuove attività sospese figurano “le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura”, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.

La vera novità, in materia, è il ritorno alle limitazioni a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
Il coefficiente di riempimento consentito non deve essere superiore al 50% di quello omologato per il mezzo. Si sottraggono alla disposizione i mezzi del trasporto scolastico dedicato.

La scuola e la didattica a distanza

Novità significative riguardano anche il mondo della scuola.
La cosiddetta “didattica digitale integrata”, ovvero quella a distanza, sarà ora l’unica modalità di lezione in tutte le scuole secondarie di secondo grado (le vecchie superiori).
Il precedente DPCM consentiva alle Regioni di emanare ordinanze per farla applicare al 75% dell’orario. E il Veneto aveva provveduto in tal senso. Adesso si passa su tutto il territorio nazionale al 100%. Resta in ogni caso salva la possibilità di svolgere attività “in presenza” in alcuni casi specifici. Cioè per i laboratori o per gli alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali. Ma, in questo caso “garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
La didattica diventa a distanza anche per le ultime due classi delle scuole primarie di secondo grado (seconda e terza media ndr) nel caso in cui si passi in zona rossa.

La scuola continua invece a svolgersi in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia.
Il Decreto, però, prevede l’uso obbligatorio delle mascherine per i bambini sopra i 6 anni. Resta infine nella facoltà delle Università la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza “in funzione delle esigenze formative”.

Centri commerciali, negozi, bar e ristoranti

Il punto dd) dell’articolo 1 del DPCM prevede che “nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati”. Eccezioni specifiche sono disposte per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Bar e ristoranti (ma anche gelaterie, pasticcerie, pub e gli altri servizi di ristorazione) possono svolgere la loro attività dalle 5 alle 18, con il limite di 4 persone (salvo che siano tutti conviventi) sedute allo stesso tavolo.
Alle 18, in ogni caso, scatta il “coprifuoco”. La ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è invece possibile fino alle 22.
Nessun limite, infine, è previsto per la consegna a domicilio dei cibi pronti, così come per la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive (ma limitatamente ai propri ospiti). Requisito fondamentale resta in ogni caso l’accertamento, da parte della Regione, della compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica. Esattamente come per le attività inerenti ai servizi alla persona.

 

 

 

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