Il recupero e l’efficientamento del patrimonio edilizio resta una delle priorità dell’agenda di Governo.
Lo conferma la decisione di allineare al 31 dicembre 2021 la scadenza dei numerosi bonus attivi nel settore.
Al momento, non ci sono novità invece per il cosiddetto Superbonus 110%, che, come il Sisma bonus, già prevedeva la scadenza per la fine del prossimo anno.
Ma ciò non esclude che, con un successivo provvedimento, il Governo sposti la scadenza al 2023 o al 2024. Anzi: è proprio questo l’obiettivo, sfruttando le risorse del Recovery Fund, pubblicamente dichiarato dal ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli all’assemblea dei costruttori edilizi dell’Ance.
Le novità del Documento Programmatico di Bilancio
La proroga dei vari bonus al 2021 è stata ufficializzata nel Documento Programmatico di Bilancio.
Si tratta di un progetto che lo Stato è tenuto a trasmettere alla Commissione Europea e all’Eurogruppo entro il 15 ottobre di ogni anno.
Il DPB è finalizzato al monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio dei Paesi dell’area euro.
Il testo, che il Governo ha trasmesso anche al Parlamento italiano, elenca espressamente i bonus dedicati all’edilizia che vengono prorogati.
Si parla dunque di ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, arredi, facciate e aree verdi.
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per questi interventi possono quindi beneficiare di una detrazione Irpef che va dal 36 al 50%.
Nel dettaglio, per le spese destinate a interventi di riqualificazione energetica vengono confermate le aliquote 2020: il 50% per infissi, biomassa e schermature solari e il 65% per le altre tipologie. Le spese per l‘arredo di immobili ristrutturati restano detraibili al 50%, mentre quelle per gli interventi di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili prevedono una detrazione al 36%.
Superecobonus 110% e Ecobonus
La principale novità in materia di bonus edilizi introdotta negli ultimi mesi dal Governo è il cosiddetto “Superecobonus”. Si tratta dell’incentivo che dà la possibilità di portare in detrazione addirittura al 110% le spese documentate con fatture pagate dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’efficientamento energetico degli edifici.
È un bonus che prevede un meccanismo di attuazione particolare. Non solo si incentra esclusivamente sugli interventi finalizzati al risparmio energetico (e non quindi a tutte le ristrutturazioni), ma richiede per la sua applicabilità la realizzazione di un cosiddetto “lavoro trainante”.
In altri termini, solo se si realizzano ad esempio opere di isolamento termico dell’edificio o si sostituisce la centrale termica con una più efficiente (consentendo così il guadagno di due classi energetiche all’immobile) è possibile applicare la percentuale del 110% in detrazione anche per altre spese. Compresi l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica per le auto elettriche, ma anche gli interventi nei singoli appartamenti. Sempre che tutto sia ricompreso in un unico progetto di efficientamento.
Negli altri casi di efficientamento, si applica l’Ecobonus standard. Le principali differenze riguardano la percentuale di agevolazioni (che partono dal 50% e si differenziano per tipologia di intervento) e i tempi di ammortamento fiscale (10 anni invece di 5). Ma l’Ecobonus prevede anche regole meno rigide sulle caratteristiche dei lavori e sugli immobili e i contribuenti che possono beneficiarne.
La cumulabilità dei bonus
I vari bonus, in linea di massima, possono essere cumulati senza tetti massimi di detraibilità fiscale (se non quelli fissati per ogni tipologia di lavoro). Fermo però restando che ogni intervento può beneficiare solo di uno dei diversi bonus potenzialmente applicabili.
Tra i bonus prorogati ora al 31 dicembre 2021, c’è il Bonus facciate, introdotto dalla Legge di bilancio 2020 per il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici affacciate sulla strada. Se vi ricadono anche i balconi, non possono infatti usufruirne le facciate non visibili dalle vie pubbliche. Se invece l’intervento prevede anche la realizzazione del cappotto termico, è possibile richiedere l’applicazione del Superbonus 110%. Va inoltre ricordato che il bonus facciate vale solo per edifici situati in specifiche zone identificate dalla normativa. Non ci sono invece limiti massimi di spesa, né di detrazioni, che ammontano al 90% delle spese documentate, restituito in 10 anni.
Banche e aziende per il superecobonus
Proprio in materia di bonus per l’edilizia, Confindustria Venezia e Intesa Sanpaolo hanno raggiunto un accordo per sostenere le imprese del territorio attraverso la messa a disposizione di un nuovo strumento finanziario. L’accordo ha una duplice valenza. Da un lato propone soluzioni innovative di finanziamento che consentiranno di massimizzare gli incentivi di Superecobonus, Ecobonus e Sisma bonus. Dall’altro, offre formule di finanziamento a medio e lungo termine per agevolare gli investimenti in beni strumentali funzionali agli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici.
In concreto, la banca provvederà a immettere liquidità nel sistema, sia acquistando i crediti d’imposta, sia con finanziamenti in forma di “anticipo contratti” con il sostegno del Fondo centrale di garanzia. Le aziende, sia quelle singole che quelle costituite in filiera produttiva, potranno inoltre essere affiancate, in fase di esecuzione dei lavori, anche attraverso un servizio gratuito di consulenza per la gestione dei passaggi amministrativi e l’ottenimento delle certificazioni necessarie per la gestione fiscale dei crediti d’imposta. E vedranno soprattutto rendere esigibili proprio i crediti d’imposta acquisiti tramite sconto in fattura.
Il Sisma bonus
Un bonus che già prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2021 è invece il Sisma bonus. Dedicato alla messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico, aveva però già registrato un potenziamento con il Decreto Rilancio, che aveva portato l’incentivo fiscale al 110%. Il bonus si può applicare a tutti gli interventi autorizzati dal gennaio 2017, anche se le spese che possono essere documentate sono soltanto quelle successive all’1 luglio 2020. Rispetto al Superecobonus, il Sisma bonus prevede requisiti meno stringenti riguardo al miglioramento di classe sismica. Non può però elevare la soglia di detraibilità di interventi ricompresi nell’Ecobonus ordinario che non ricadano all’interno delle fattispecie già previste dalla versione potenziata del bonus di riqualificazione energetica.