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MEGLIO PREVENIRE CHE LAMENTARE

MEGLIO PREVENIRE CHE LAMENTARE

PRIMA PARLANE AL NOTAIO Rubrica in collaborazione con il Consiglio Notarile Di Venezia


Meglio prevenire che lamentare”. Un motto che, per Ernesto Marciano, presidente del Consiglio Notarile di Venezia, sintetizza perfettamente la funzione del notaio.
Prende così il via, da questo numero, la collaborazione del Consiglio Notarile di Venezia con Il Metropolitano. I notai veneziani risponderanno gratuitamente ai quesiti e ai dubbi sulle materie di loro competenza (compravendite, mutui, eredità, ecc.) che chiunque potrà porre loro, inviando semplicemente una e-mail di testo o un breve filmato con le proprie richieste sui chiarimenti legali di cui hanno bisogno all’indirizzo redazione@magazinemetropolitano.com.
«Quando mi chiedono che cosa fa un notaio, io rispondo: “Il notaio giudica”. Giudica, prima che entri nel mondo giuridico ed economico, se l’atto che i clienti gli hanno chiesto di realizzare sia lecito o no, sia legittimo o non legittimo. La verifica anticipata della legittimità dell’atto e il giudizio che il notaio fa sulla legittimità dell’atto, al fine di poterlo far entrare nel mondo giuridico ed economico, è dunque legata all’essenza stessa della funzione notarile».
E i notai, professionisti ma prima ancora pubblici ufficiali, sono quindi a disposizione di chiunque necessiti di capire bene gli aspetti legali di una questione che si trova a dover affrontare. Non si deve insomma avere paura di avvicinarsi ad uno studio notarile: le consulenze sono assolutamente gratuite e il personale dello studio fisserà senza problemi un appuntamento con il notaio. «Quella di verifica – conferma Marciano – è un’operazione che facciamo continuamente, nei nostri studi, dove potete andare tranquillamente per ottenere gratuitamente risposte ai vostri quesiti. Ma è un’operazione che facciamo anche in Provincia, da molti anni, il terzo giovedì di ogni mese, dalle 15 alle 17. Tutto gratuito, ovviamente. Si prende contatto con il Consiglio Notarile, che ordina i vari appuntamenti nella provincia».
Una possibilità in più, adesso, la offre al cittadino anche questa rubrica. «Il senso di questa nuova iniziativa avviata con Il Metropolitano – conclude il presidente del Consiglio Notarile di Venezia – è proprio questo: dare un’assistenza, un primo intervento esplicativo, una risposta ai quesiti. Mostrare insomma, ancora una volta, una vicinanza alla cittadinanza e ai clienti che, ripetiamo, comunque, in ogni caso, possono venire anche direttamente in studio».
ERNESTO MARCIANO IL QUESITO. Intendo acquistare un appartamento in un vecchio condominio e vorrei chiedere delucidazioni in merito all’obbligo di pagamento delle spese condominiali.
LA RISPOSTA DEL NOTAIO. Attenzione! Ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione, chi acquista un immobile all’interno di un condominio rimane obbligato in solido, insieme al venditore, rispetto ai debiti che aveva il venditore nei confronti del condominio. È quindi assolutamente indispensabile farsi dare dall’amministratore del condominio una dichiarazione che testimoni e che fotografi lo stato di due cose: dei debiti condominiali pregressi e di eventuali liti in corso, che il condominio abbia attivato o stia subendo. Questo perché c’è una solidarietà nei confronti dell’acquirente per quanto riguarda i debiti del venditore. La riforma del condominio del 18 giugno 2013 impone all’amministratore del condominio, figura professionale certificata e iscritta in appositi albi, di consegnare questo documento. Altra questione, su cui bisogna un attimo focalizzare l’attenzione, sono le spese di straordinaria amministrazione. Perché se queste spese non sono ancora state deliberate, ma se n’è parlato semplicemente, senza avere una formale delibera, nessun problema: l’acquirente parteciperà alle assemblee e deciderà di votare a favore o contro. Mentre, invece, se sono state già deliberate, salvo diverso accordo tra le parti queste sono a carico di chi vende, anche se i lavori in questione verranno eseguiti in epoca successiva alla delibera e in epoca successiva al rogito. E questo la giurisprudenza della Cassazione lo ha chiarito. Sono quindi questi i tre elementi che devono essere ben chiariti nel momento in cui si inizia la trattativa.