Una circolare dell’Inps fornisce le indicazioni per i destinatari del contributo fino a 1500 euro per le sedute di psicoterapia
Le risorse complessive a disposizione, raddoppiate lo scorso dicembre con l’apposito decreto che le ha portate a 10 milioni, sono quelle relative al 2023, ma le domande partono solo adesso, 18 marzo 2024, e resteranno aperte fino al 31 maggio, quando saranno redatte le graduatorie, regione per regione.
Entra nel vivo la nuova edizione del bonus psicologo, introdotto nel 2021, a fronte dell’aumento del fenomeno legato alle conseguenze della pandemia, per fornire assistenza psicologica, attraverso le sessioni di psicoterapia, alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica che possono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il contributo è stato reso strutturale e lo scorso novembre un decreto interministeriale ha modificato la disciplina sull’importo massimo e i termini concessi per l’utilizzo.
Ora, con la pubblicazione dell’apposita circolare dell’Inps, sono state stabilite anche le indicazioni operative per la fruizione.
Bonus psicologo: nel corso della giornata di oggi via alle domande
La circolare stabilisce innanzitutto che “la domanda per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024 (a pena di inammissibilità), tramite servizio online o contact center” con autodichiarazione sul possesso dei requisiti.
A decorrere dal bonus 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai residenti in Italia in possesso di un Isee valido (eventuali difformità potranno essere corrette entro il 30 giugno per evitare l’improcedibilità della domanda) non superiore a 50 mila euro.
La domanda va presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso il portale dell’Inps (con Spid, Cie o Cns) o contattando il Contact center integrato al numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06-164.164 (da cellulare).
Le novità
La prima modifica introdotta, quella sulla consistenza massima del contributo erogabile, modulandolo per ciascuna fascia Isee di appartenenza, mira al sostegno delle persone con il reddito più basso. Fermo restando in 50 euro l’importo massimo del bonus per ogni seduta, il tetto annuo complessivo della cifra concessa può arrivare a 1.500 euro con Isee inferiore a 15 mila, a 1.000 con Isee tra 15 e 30 mila e a 500 se l’Isee supera i 30 mila, ma non i 50 mila.
La seconda novità introdotta ha portato, a partire dal 2023, a 270 giorni il periodo di tempo utile per usufruire del bonus e delle collegate sessioni di psicoterapia. Dopo la scadenza, il codice univoco rilasciato si annulla infatti automaticamente, con riassegnazione delle relative risorse non utilizzate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale.
Il periodo di 9 mesi decorre dalla data di pubblicazione del messaggio con cui viene comunicato il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti.
L’iter per l’assegnazione del bonus
È l’Inps, a cui è affidata anche l’attività di ricezione e gestione delle domande (che possono essere presentate per sé o per minori, interdetti, inabilitati o beneficiari dell’amministrazione di sostegno da parte dei relativi tutori e curatori), a redigere, a chiusura del periodo di presentazione delle domande, le graduatorie regionali, sulla base della residenza dei beneficiari. L’ordine viene stabilito dando priorità ai richiedenti con Isee più basso e all’ordine di presentazione in caso di parità di Isee.
Il completamento della definizione delle graduatorie viene pubblicato sul sito Inps e l’esito della domanda, comunque disponibile nella sezione “Ricevute e provvedimenti” all’interno dello spazio “MyInps” dello stesso sito, notificato ai richiedenti via sms e/o e-mail.
Nella comunicazione, in caso di accoglimento, è indicato anche l’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare al professionista al momento della prenotazione della seduta di psicoterapia.
Le risorse e il bonus 2024
Il beneficio è erogato, sulla base della graduatoria, che ha validità annuale, fino a concorrenza delle risorse stanziate per l’anno di riferimento. Al riguardo, la ripartizione dei primi 5 milioni tra le regioni è stata stabilita in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l’anno 2022, mentre per i 5 milioni aggiuntivi è previsto un apposito decreto dei Ministeri della Salute e dell’Economia, sulla base di un accordo con Regioni e Province autonome.
La remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, conclude la circolare, avverrà tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dai professionisti stessi. Va infine ricordato che la Legge di bilancio 2023 ha già fissato, a decorrere dal 2024, lo stanziamento di 8 milioni di euro annui. La relativa finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata di anno in anno con apposito messaggio.
Alberto Minazzi