Dal 12 febbraio al 31 marzo è possibile richiedere sul sito dell’Inps il contributo fino a 800 euro mensili per il mantenimento dei figli non ricevuto a causa del Covid
Un aiuto fino a 800 euro al mese, per un massimo di 1 anno, erogati in un’unica soluzione, da utilizzare come sostegno nel mantenimento dei figli conviventi.
È quanto previsto dal bonus per genitori separati, introdotto con il decreto “Sostegni” del 2021 e concretizzato con un Dpcm ad agosto 2022, per fronteggiare le ricadute economiche della pandemia.
Un contributo che entra adesso nel vivo con l’apertura delle domande, da presentare esclusivamente in via telematica sul sito dell’Inps nel periodo compreso tra il 12 febbraio e il 31 marzo 2024.
Chi ha diritto al bonus
Per avere diritto al bonus sono richieste alcune precise condizioni. La prima è lo status di genitore separato, divorziato o non convivente.
In secondo luogo, il richiedente deve essere titolare del diritto di ricevere l’assegno di mantenimento, riconosciuto attraverso la sentenza di separazione o in forza di altri provvedimenti. Nel limite massimo di 800 euro, l’importo del contributo sarà pari a quello dell’assegno non versato.
Il genitore richiedente deve quindi convivere con figli minorenni o, se maggiorenni, portatori di handicap grave.
Lo stato di bisogno e la conseguente difficoltà nel mantenimento dei figli va poi dimostrata, partendo da un tetto di reddito, pari a 8.174 euro, che non deve essere stato superato nell’anno in cui si siano verificate le altre condizioni sulla corresponsione dell’assegno e all’attività lavorativa dell’altro coniuge.
Il mancato versamento dell’assegno
Il fondo da cui l’Inps attingerà per finanziare il bonus, che può contare su una dotazione complessiva da 10 milioni di euro, da suddividere tenendo conto del numero di beneficiari, è stato infatti istituito specificamente per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.
È dunque richiesta un’inadempienza, totale o parziale, da parte del coniuge tenuto a versare detto assegno.
L’inadempienza, inoltre, deve ricollegarsi all’interruzione della propria attività lavorativa per una durata di almeno 90 giorni che il coniuge obbligato al pagamento ha registrato nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, coincidente con lo stato di emergenza-Covid. Oppure alla riduzione di reddito, nello stesso periodo, pari ad almeno il 30% rispetto a quanto percepito nel 2019.
La domanda del bonus
Le richieste di essere ammessi al bonus dovranno essere inserite, previa autenticazione con Spid, Cie o Cns, direttamente dall’interessato, senza possibilità di affidarsi a intermediari o ai Caf, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e attraverso il servizio dedicato “Contributo per genitori separati o divorziati” della piattaforma istituzionale online dell’Inps.
La domanda dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione precisa degli anni, ricadenti nel periodo di riferimento della misura, in cui si sia verificata la condizione di bisogno. Andrà inoltre allegata tutta la documentazione necessaria, a partire dal titolo che attribuisce il diritto all’assegno. Qualora non tutti i documenti siano già a disposizione, la domanda potrà essere salvata in bozza, per un successivo completamento, da effettuare sempre entro il 31 marzo 2024.
Alberto Minazzi