La Cassazione mette un punto fermo: il danno subito dal mancato godimento va sempre risarcito
Dopo l’introduzione di un nuovo reato e la previsione di procedure più rapide per riappropriarsi della propria casa o immobile inserite nel disegno di legge approvato dal Governo lo scorso 16 novembre, arriva una nuova svolta epocale per la tutela dei proprietari dalle occupazioni abusive.
Disinteressarsi, almeno apparentemente, di un proprio immobile non fa infatti venir meno il diritto a un risarcimento da parte di chi ha arbitrariamente occupato.
Non di eventuali danni all’immobile ma della possibilità di abitarci o della rendita che quell’immobile poteva procurare.
Né, a tal fine, il proprietario è tenuto a presentare alcuna prova a supporto del fatto che il suo interesse sul bene non fosse venuto meno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, cancellando una sentenza della Corte d’Appello di Trieste e ribadendo con la pronuncia 30984 del 7 novembre 2023 quanto stabilito un anno fa dalle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte: la presunzione della sussistenza del danno senza necessità di prove sulla sua concretezza.
Ribaltata la sentenza d’Appello
I giudici della Corte d’Appello triestina, pur confermando il principio che la condotta di chi occupa genera di per sé un pregiudizio per il danneggiato, aveva però riscontrato nel caso specifico alcuni elementi che la avevano portata a escludere il diritto al risarcimento.
In sostanza, non essendoci prove che la società ricorrente intendesse utilizzare, affittare o vendere l’immobile occupato, non avevano accolto la richiesta di indennizzo per “l’intenzionale disinteresse” della stessa verso la propria proprietà. Ritenendo irrilevante anche il fatto che la locazione di immobili risultasse nell’oggetto sociale dei proprietari.
Case occupate: il danno c’è sempre se non si può godere del bene
La Cassazione, smentendo i giudici di secondo grado, ha invece ribadito che “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
È stato così stabilito il principio che, in caso di occupazione, sussiste comunque un danno da risarcire, essendo tendenzialmente “normale” il pregiudizio legato a queste condotte.
Un punto fermo di diritto che dovrebbe cambiare la definizione di un tipo di contenzioso, quello appunto sulle case occupate, molto frequente e giudicato in maniera spesso difforme.
Proprio la possibilità di ottenere giudizi favorevoli in gradi successivi di diritto ha fin qui incoraggiato il fenomeno.
La Suprema Corte ha invece previsto anche che, anche quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere comunque liquidato dal giudice con una valutazione equitativa basata sui canoni locativi di mercato.
Alberto Minazzi